Articolo 300 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Condizione di reciprocità

Dispositivo

Note

(1) L'articolo 297 è stato abrogato dalla l. 25 giugno 1999, n. 205 (art. 18, comma 1).

(2) Viene comunque garantita una residuale tutela, anche in mancanza della condizione di reciprocità, tramite la previsione di una circostanza aggravante speciale, da applicarsi però ai comuni delitti contro la persona e contro il patrimonio.