Articolo 304 Codice Penale
(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)
Cospirazione politica mediante accordo
Dispositivo
Quando più persone si accordano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo [302], coloro che partecipano all'accordo sono puniti, se il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a sei anni (1).
Per i promotori la pena è aumentata.
Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'accordo [308].
Note
(1) Il delitto in esame costituisce una deroga al principio stabilito dall'art. 115, secondo cui il mero accordo a commettere un reato non costituisce reato, salvo che la legge disponga diversamente. Si tratta dunque di un'eccezione alla non punibilità degli atti preparatori, in quanto eleva a reato un comportamento che incarna una forma evanescente di pericolo per le istituzioni. Si ricordi però che il presente reato si differenzia dalla cospirazione mediante associazione (305) perché è caratterizzato dal mero accordo, e non dalla presenza permanente di un organizzazione associativa.
Massime giurisprudenziali (3)
1Cass. pen. n. 16714/2014
Il delitto di cospirazione politica mediante accordo (art. 304 cod. pen.) si perfeziona in base al mero incontro delle volontà di più soggetti per l'attuazione di un determinato proposito criminoso a scopo politico, senza che sia necessaria la costituzione di una struttura organizzativa di uomini e mezzi, richiesta invece per la configurabilità del delitto di cospirazione politica mediante associazione (art.305 cod. pen.).(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 16714 del 29 gennaio 2014)
2Cass. pen. n. 17662/2002
Il delitto di cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.) si perfeziona in base al mero incontro delle volontà di pù soggetti per l'attuazione di un determinato proposito criminoso a scopo politico, senza che sia necessaria la costituzione di una struttura organizzativa di uomini e mezzi, richiesta invece per la configurabilità del delitto di cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.).(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 17662 del 9 maggio 2002)
3Cass. pen. n. 4906/1989
Il delitto previsto dall'art. 305 c.p. (cospirazione politica mediante associazione) si distingue da quella prevista dall'art. 304 c.p. (cospirazione politica mediante accordo) non solo per il numero minimo delle persone associatesi (che in quest'ultima fattispecie possono essere anche solo due), ma soprattutto perché secondo l'art. 304 c.p. è sufficiente il semplice accordo, la sola pattuizione, senza la necessità che si addivenga (come invece è necessario per la cospirazione politica mediante associazione prevista dall'art. 305 c.p.) al quid pluris costituito dall'organizzazione ossia dall'insieme di uomini o di mezzi fra loro coordinati e per conseguire attraverso un minimum di ordine, una maggiore efficienza, sì da creare una struttura in grado di operare.(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 4906 del 7 aprile 1989)