Articolo 309 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Banda armata: casi di non punibilità

Dispositivo

Note

(1) Si tratta di una causa speciale di non punibilità prevista per il delitto di banda armata la cui operatività alla condizione che i reati siano già stati perfezionati, ma non ne sia ancora cessata la permanenza. Occorre inoltre che non sia stato commesso i reato-fine, dal momento che l'impunità offerta presuppone che la banda cui il beneficiario appartiene non abbia realizzato lo scopo antigiuridico propostosi, neppure parzialmente.

(2) Il ravvedimento deve poi avvenire prima dell'ingiunzione dell'autorità o immediatamente dopo e deve essere integrato dallo scioglimento della banda, che può realizzarsi in modo diretto, ad esempio attraverso la parola o la persuasione, o anche indirettamente, ad esempio mediante la delazione all'autorità.

Massime giurisprudenziali (3)

1Cass. pen. n. 11344/1993

2Cass. pen. n. 3995/1990

3Cass. pen. n. 10269/1988