Articolo 314 bis Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Indebita destinazione di denaro o cose mobili

Dispositivo

(1)Fuori dei casi previsti dall'articolo [314], il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e l'ingiusto vantaggio patrimoniale o il danno ingiusto sono superiori ad euro 100.000.

Note

(1) Articolo introdotto dall'art. 9, comma 1 del D.L. 4 luglio 2024, n. 92, convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 2024, n. 112.

Massime giurisprudenziali (5)

1Cass. pen. n. 19806/2025

In tema di successione di leggi penali nel reato, sussiste un rapporto di specialità e non di eterogeneità tra il reato di abuso d'ufficio (art. 323 cod. pen.) abrogato e il reato di indebita destinazione di denaro o cose mobili altrui. Pertanto, le condotte di abuso distrattivo previste dalla fattispecie abrogata sono astrattamente sussumibili nella nuova fattispecie penale, purché consistano in una destinazione indebita di denaro o di altre cose mobili altrui da parte di un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che abbia possesso o disponibilità mediata delle risorse pubbliche. (Fattispecie in cui la Corte ha rinviato alla Corte d'Appello per verificare se nella sentenza di condanna fossero impliciti gli elementi costitutivi della nuova fattispecie delittuosa).(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 19806 del 16 maggio 2025)

2Cass. pen. n. 10398/2025

In tema di reati contro la pubblica amministrazione, il delitto di indebita destinazione di denaro o cose mobili, di cui all'art. 314-bis c.p., introdotto dall'art. 9, comma 1, d.l. 4 luglio 2024, n. 92, conv., con modificazioni, dalla l. 8 agosto 2024, n. 112, sanziona le condotte distrattive che non comportano una perdita definitiva dei beni per la pubblica amministrazione e che, nella disciplina previgente, la giurisprudenza di legittimità inquadrava nella fattispecie abrogata dell'abuso di ufficio, sicché l'ambito applicativo del delitto di peculato, già in precedenza limitato alle sole appropriazioni distrattive, ossia effettuate per finalità esclusivamente private, non risulta modificato dall'introduzione della nuova fattispecie incriminatrice.(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 10398 del 14 febbraio 2025)

3Cass. pen. n. 18587/2025

In tema di reati contro la pubblica amministrazione, il delitto di indebita destinazione di denaro o cose mobili, di cui all'art. 314-bis cod. pen., introdotto dall'art. 9, comma 1, d.l. 4 luglio 2024, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 112, trova applicazione solo rispetto alle condotte distrattive non riconducibili al paradigma delle "distrazioni-appropriative", ossia caratterizzate dalla destinazione del denaro o della cosa mobile altrui all'esclusivo soddisfacimento di interessi privati, che rimangono punibili a titolo di peculato.(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 18587 del 12 febbraio 2025)

4Cass. pen. n. 5041/2025

Agli effetti dell'art. 314-bis c.p., inserito dall'art. 9, comma 1, d.l. 4 luglio 2024 n. 92 conv., con modificazioni, nella l. 8 agosto 2024 n. 112, si deve affermare la puntuale continuità normativa con l'abrogato art. 323 c.p. quale norma incriminatrice nella quale è sussumibile l'obiettivo perseguito dall'imputato.(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 5041 del 10 gennaio 2025)

5Cass. pen. n. 4520/2024

Il delitto di indebita destinazione di denaro o cose mobili, di cui all'art. 314-bis c.p., sanziona le condotte distrattive dei beni indicati che, nella disciplina previgente, la giurisprudenza di legittimità inquadrava nella fattispecie abrogata dell'abuso di ufficio, sicché non risulta modificato l'ambito applicativo del delitto di peculato dall'introduzione della nuova fattispecie di reato.(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 4520 del 23 ottobre 2024)