Articolo 316 bis Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Malversazione di erogazioni pubbliche

Dispositivo

Note

(1) Articolo inserito dalla L. n. 86 del 1990 e poi modificato dalla L. n. 181 del 1992. Successivamente, nella rubrica, le parole "di erogazioni pubbliche" sono state sostituite alle parole "a danno dello Stato" dall'art. 28-bis, comma 1, lett. b), n. 1), d.l. n. 4 del 27 gennaio 2022, conv. con modif. in L. n. 25 del 28 marzo 2022.

(2) L'espressione "chiunque" rende il reato comune, di qui la critica mossa dalla dottrina che ritiene inspiegabile la collocazione della norma tra i delitti compiuti dai pubblici ufficiali contro la P.A.

(3) Il presupposto della condotta malversativa è rappresentato dalla ricezione di pubbliche sovvenzioni, le quali si caratterizzano per la provenienza, in quanto per essere tali devono derivare da uno degli enti citati, per la vantaggiosità, ovvero deve trattarsi di erogazioni a fondo perduto o ad onerosità attenuata, e per il vincolo di destinazione, dal momento che la condotta tipica consiste proprio nel non utilizzare le somme per le finalità previste.

(4) La condotta consiste nella mancata destinazione dei fondi alla realizzazione dell'opera o dell'attività programmata. Questo fa sì che si possa parlare di reato omissivo proprio. Di conseguenza, si rimanda alla normativa extra penale per l'individuazione delle finalità, modalità, formalità a cui tale condotta deve far riferimento.

(5) In caso di condanna per il reato in esame troverà applicazione l'art. 32 quaterovvero l'applicazione della pena accessoria della incapacità di contrattare con la P.A..

(6) Il riferimento alle "Comunità europee" deve intendersi ora come riferimento all'Unione europea.

(7) Le parole da ", finanziamenti, mutui" a "finalità previste" sono state sostituite alle parole "o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità" dall'art. 28-bis, comma 1, lett. b), n. 2) del d.l. n. 4 2022, conv. con modif. in L. n. 25 del 2022.

Massime giurisprudenziali (26)

1Cass. pen. n. 14874/2024

2Cass. pen. n. 11732/2024

3Cass. pen. n. 47645/2023

4Cass. pen. n. 49693/2022

5Cass. pen. n. 28416/2022

6Cass. pen. n. 19851/2022

7Cass. pen. n. 22119/2021

8Cass. pen. n. 22192/2019

9Cass. pen. n. 42924/2018

10Cass. pen. n. 49992/2017

11Cass. pen. n. 20664/2017

12Cass. pen. n. 17343/2013

13Cass. pen. n. 3724/2013

14Cass. pen. n. 43349/2011

15Cass. pen. n. 40830/2010

16Cass. pen. n. 20847/2010

17Cass. pen. n. 41178/2005

18Cass. pen. n. 39644/2004

19Cass. pen. n. 4313/2004

20Cass. pen. n. 47311/2003

21Cass. pen. n. 40375/2002

22Cass. pen. n. 29541/2001

23Cass. pen. n. 10149/2000

24Cass. pen. n. 9881/1998

25Cass. pen. n. 9529/1998

26Cass. pen. n. 3362/1992