Articolo 322 quater Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Riparazione pecuniaria

Dispositivo

(1)Con la sentenza di condanna per i reati previsti dagli articoli [314], [317], [318], [319], [319], [319], [320], [321] e [322], è sempre ordinato il pagamento di una somma equivalente al prezzo o al profitto del reato a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione lesa dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, restando impregiudicato il diritto al risarcimento del danno (2).

Note

(1) Articolo inserito dall’art. 4, comma 1, lett. a), L. 27 maggio 2015, n. 69.

(2) Comma così modificato dall’art. 1, comma 1, lett. q), L. 9 gennaio 2019, n. 3, a decorrere dal 31 gennaio 2019.

Massime giurisprudenziali (7)

1Cass. pen. n. 36356/2025

La previsione normativa ai sensi degli articoli 322-ter e 322-quater del codice penale implica un regime di obbligatorietà del cumulo tra confisca e riparazione pecuniaria, non permettendo al giudice di optare per un'applicazione alternativa dei due istituti. Ne consegue che, in caso di condanna per i reati contro la pubblica amministrazione, confisca e riparazione devono essere applicate congiuntamente.(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 36356 del 24 settembre 2025)

2Cass. pen. n. 27422/2025

In tema di reati contro la Pubblica Amministrazione, la riparazione pecuniaria ex art. 322-quater c.p. non è dovuta laddove, al momento della sentenza di condanna, il profitto del reato sia stato integralmente restituito o risarcito dall'imputato: la norma deve essere invero interpretata in senso costituzionalmente orientato per evitare una duplicazione sanzionatoria e il rischio di ingiustificato arricchimento della persona offesa.(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 27422 del 21 maggio 2025)

3Cass. pen. n. 23203/2024

È illegittima l'applicazione cumulativa della confisca per equivalente del profitto del reato ex art.322-ter cod. pen. e della riparazione pecuniaria prevista dall'art. 322-quater cod. pen., trattandosi di misure aventi medesimo oggetto ed analoga finalità afflittiva, il cui cumulo determina violazione del principio del "ne bis in idem" sanzionatorio.(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 23203 del 5 marzo 2024)

4Cass. pen. n. 34290/2023

In tema di confisca, il giudice di merito, investito della richiesta dell'imputato di riduzione o elisione del "quantum" del profitto del reato per aver realizzato condotte risarcitorie o riparatorie, deve modulare la misura ablatoria in ragione del profitto "attuale" al momento della sua applicazione e, dunque, al netto delle restituzioni frattanto poste in essere dal reo in favore della vittima e da questa accettate, scorporando quella parte di utilità non più costituente illecito accrescimento patrimoniale.(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 34290 del 17 maggio 2023)

5Cass. pen. n. 8959/2023

In tema di reati contro la pubblica amministrazione, la riparazione pecuniaria prevista dall'art. 322-quater cod. pen., introdotta dall'art. 4 della legge 27 maggio 2015, n. 69 per il caso di condanna per peculato e corruzione, modificata ed estesa anche al corruttore dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, in quanto sanzione civile accessoria avente connotazione punitiva, non è applicabile in relazione a fatti di reato commessi prima dell'entrata in vigore della norma ampliativa.(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 8959 del 25 gennaio 2023)

6Cass. pen. n. 16098/2020

In tema di reati contro la pubblica amministrazione, la riparazione pecuniaria prevista dall'art. 322-quater cod. pen. (introdotta dall'art.4 legge 27 maggio 2015, n.69), in quanto sanzione civile accessoria avente connotazione punitiva, non è applicabile in relazione a fatti di reato commessi prima dell'entrata in vigore della norma, in quanto soggiace al principio di irretroattività di cui all'art. 2, comma quarto, cod. pen.–In tema di reati contro la pubblica amministrazione, la riparazione pecuniaria ex art.322-quater va disposta sia nei confronti del pubblico agente che del privato concorrente, in quanto costituisce una sanzione civile accessoria che consegue necessariamente alla condanna per i reati indicati dalla suddetta norma e che si aggiunge alla pena irrogata a ciascun soggetto condannato.(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 16098 del 5 febbraio 2020)

7Cass. pen. n. 12541/2019

In tema di reati contro la pubblica amministrazione, il patteggiamento, anche nella forma cd. allargata, preclude l'applicazione della riparazione pecuniaria di cui all'art. 322-quater cod. pen. poiché quest'ultima presuppone la pronunzia di una sentenza di condanna resa a seguito di rito ordinario o abbreviato.(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 12541 del 14 marzo 2019)