Articolo 331 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Interruzione d'un servizio pubblico o di pubblica necessità

Dispositivo

Note

(1) Si tratta di due condotte alternative consistenti nell'interruzione e nella sospensione, le qual assumono rilievo solo se pregiudicano lo svolgimento del servizio. Di qui la natura permanente del reato. Ne sono esempi la chiusura delle farmacie per protesta contro una decisione del governo e la serrata dei panificatori.

(2) Si tratta di una circostanza aggravante ad efficacia speciale finalizzata a reprimere in prospettiva concorsuale una forma qualificata di compartecipazione incentrata sull'attività di direzione e coordinamento realizzata dal correo nonché sula titolarità dell'impresa, se no sarebbe configurabile il delitto meno grave ex art. 340, comma secondo.

(3) E' discussa la persistente applicabilità di tale comma dopo che l'art. 330è stato abrogato a seguito della l. 12 giugno 1990, n. 146.

Massime giurisprudenziali (5)

1Cass. pen. n. 17590/2017

2Cass. pen. n. 46755/2012

3Cass. pen. n. 30749/2009

4Cass. pen. n. 37083/2007

5Cass. pen. n. 5994/1996