Articolo 331 Codice Penale
(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)
Interruzione d'un servizio pubblico o di pubblica necessità
Dispositivo
Chi, esercitando imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità, interrompe il servizio, ovvero sospende il lavoro nei suoi stabilimenti, uffici o aziende, in modo da turbare la regolarità del servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa non inferiore a euro 516 (1).
I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da tre a sette anni e con la multa non inferiore a euro 3.098 (2).
Si applica la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente (3).
Note
(1) Si tratta di due condotte alternative consistenti nell'interruzione e nella sospensione, le qual assumono rilievo solo se pregiudicano lo svolgimento del servizio. Di qui la natura permanente del reato. Ne sono esempi la chiusura delle farmacie per protesta contro una decisione del governo e la serrata dei panificatori.
(2) Si tratta di una circostanza aggravante ad efficacia speciale finalizzata a reprimere in prospettiva concorsuale una forma qualificata di compartecipazione incentrata sull'attività di direzione e coordinamento realizzata dal correo nonché sula titolarità dell'impresa, se no sarebbe configurabile il delitto meno grave ex art. 340, comma secondo.
(3) E' discussa la persistente applicabilità di tale comma dopo che l'art. 330è stato abrogato a seguito della l. 12 giugno 1990, n. 146.
Massime giurisprudenziali (5)
1Cass. pen. n. 17590/2017
Nel reato di interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità l'interesse tutelato ha natura sopraindividuale, cosicché il singolo utente, o aspirante utente, danneggiato dall'omessa o irregolare prestazione del servizio non assume la qualità di persona offesa dal reato e, pertanto, non è legittimato a proporre opposizione alla richiesta di archiviazione né il ricorso per cassazione avverso la decisione di archiviazione.(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 17590 del 2 marzo 2017)
2Cass. pen. n. 46755/2012
Integra il reato di interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità (art. 331 cod. pen.) l'ingiustificato inadempimento delle prestazioni proprie del servizio farmaceutico da parte del titolare di una farmacia in turno di reperibilità.(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 46755 del 21 novembre 2012)
3Cass. pen. n. 30749/2009
L'attività di smaltimento di rifiuti è da considerare un "servizio di pubblica necessità" e, pertanto, integra il reato di interruzione di un servizio di pubblica necessità l'inadempimento di tale attività che alteri il funzionamento del servizio nel suo complesso. (Fattispecie relativa alla ritenuta insussistenza del reato in relazione alla condotta dell'esercente di un centro di raccolta che aveva occasionalmente impedito lo scarico nel sito di rifiuti ospedalieri all'impresa che li aveva prelevati nei luoghi di produzione e con la quale aveva in tal senso stipulato un accordo contrattuale).(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 30749 del 23 aprile 2009)
4Cass. pen. n. 37083/2007
Ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 331 c.p. è necessario che sia interrotto o turbato nel suo complesso il servizio pubblico o di pubblica necessità, restando esclusa dalla previsione normativa la condotta limitata a singole utenze che incida solo marginalmente sul volume dell'attività svolta e che non sia in grado di comprometterne in modo apprezzabile il funzionamento. (Fattispecie in tema di interruzione di un'utenza telefonica, comprese le chiamate verso i numeri di emergenza, a seguito di controversia sorta a seguito di mancato pagamento di una fattura).(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 37083 del 8 ottobre 2007)
5Cass. pen. n. 5994/1996
Il reato di interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità di cui all'art. 331 c.p. è reato proprio che si qualifica per il soggetto che lo può realizzare (imprenditore, in senso lato); quando manchi tale requisito soggettivo (titolarità di un'impresa esercente il suddetto servizio) non è configurabile il reato in questione, bensì quello meno grave previsto dall'art. 340 c.p.(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 5994 del 13 giugno 1996)