Articolo 342 Codice Penale
(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)
Oltraggio a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario
Dispositivo
Chiunque offende l'onore o il prestigio di un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o di una rappresentanza di esso, o di una pubblica Autorità costituita in collegio (1), al cospetto del Corpo, della rappresentanza o del collegio (2), è punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000 (3).
La stessa pena si applica a chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica, o con scritto o disegno, diretti al Corpo, alla rappresentanza o al collegio, a causa delle sue funzioni.
La pena è della multa da euro 2.000 a euro 6.000 se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato (4).
Si applica la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.
Note
(1) Si tratta di un'ipotesi speciale rispetto alla generale previsione di oltraggio a pubblico ufficiale, dalla quale si differenzia per la qualità del soggetto passivo e con la quale condivide la tipologia di condotta incriminata ovvero l'offesa all'onore o al prestigio, laddove per onore s'intende l'insieme dell qualità morali di una persona e per prestigio la dignità e il rispetto dovuti a chi esercita pubbliche funzioni.
(2) L'espressione al cospetto del Corpo politico deve essere intesa nel senso che la condotta incriminata deve consumarsi alla presenza del collegio, costituito nei modi di legge e riunito per l'esercizio delle sue funzioni, anche se incapace a deliberare per mancanza del quorum.
(3) Il reato è stato depenalizzato, in quanto l’art. 11, comma 3, lett. a), della l. 24 febbraio 2006, n. 85 ha previsto la pena della multa in luogo della precedente reclusione fino a tre anni.
(4) Il reato è stato depenalizzato, in quanto l’art. 11, comma 3, lett. b), della l. 24 febbraio 2006, n. 85 ha previsto la pena della multa in luogo della precedente reclusione da uno a quattro anni.
Massime giurisprudenziali (8)
1Cass. pen. n. 33019/2024
Il delitto di oltraggio a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, realizzato con uno scritto diretto al Corpo, alla rappresentanza o al collegio, non postula necessariamente che la condotta venga posta in essere "al cospetto" di questi ultimi, cioè mentre si trovano nell'esercizio delle funzioni. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto correttamente ravvisato il reato di oltraggio corporativo in relazione ad alcune "mails", inviate agli "accounts" ufficiali di Polizia locale, Prefettura e Comune, contenenti gravi offese agli appartenenti al corpo di Polizia locale).(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 33019 del 12 luglio 2024)
2Cass. pen. n. 45506/2023
Nello stabilire se le minacce mafiose siano riconducibili, alternativamente, alla fattispecie di cui all'ormai abrogato secondo comma dell'art. 289 cod. pen., quale fatto diretto a turbare l'esercizio delle attribuzioni costituzionali riconosciute al Governo della Repubblica, o alla fattispecie di cui al primo comma dell'art. 338 cod. pen., quale minaccia ad un corpo politico, al fine di turbarne l'attività, è irrilevante la nozione di «corpo» di cui all'art. 338 cod. pen., con il quale si designa, al pari della nozione omologa che figura nell'art. 342 cod. pen., qualsiasi autorità costituita in collegio che eserciti una delle funzioni ivi indicate, in modo da esprimere una volontà unica tradotta in atti che siano riferibili al collegio e non ai singoli componenti che alla formazione di tale volontà concorrano. Ne consegue che il delitto di cui all'art. 338 cod. pen. è, infatti, configurabile anche nei casi in cui l'agente abbia minacciato un solo componente dell'organo collegiale, non in presenza dello stesso organo riunito, essendo sufficienti la coscienza e volontà dell'agente di minacciare, attraverso il singolo componente, l'intero organo collegiale allo scopo di impedirne o turbarne l'attività. Il delitto di cui all'art. 338 cod. pen. si consuma, infatti, nel momento e nel luogo in cui la minaccia, diretta al corpo politico nella sua integralità, è percepita da almeno un suo componente.(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 45506 del 27 aprile 2023)
3Cass. pen. n. 2804/2007
Qualora l'oltraggio ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario venga consumato, come prevede l'art. 342, comma secondo c.p., con uno scritto diretto al Corpo, alla rappresentanza o al collegio, non è necessario che esso avvenga al «cospetto» di questi ultimi, cioè mentre essi si trovino nell'esercizio delle funzioni. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto correttamente ravvisato il reato di oltraggio corporativo in relazione ad una lettera diretta ad un Presidente di sezione del Tar contenente affermazioni oltraggiose nei confronti dei magistrati della stessa sezione nonché del corpo giudiziario di appartenenza, a causa di una decisione assunta dal predetto collegio in pregiudizio dell'imputato).(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 2804 del 25 gennaio 2007)
4Cass. pen. n. 4159/2000
In tema di oltraggio a un corpo politico, amministrativo o giudiziario, è necessario che l'espressione oltraggiosa avvenga «al cospetto del corpo», e quindi sia rivolta a uno dei predetti consessi costituiti in collegio per l'esercizio delle relative funzioni. Non integra pertanto il reato l'offesa recata ai vigili urbani da chi, nel compilare il bollettino postale di versamento di una sanzione amministrativa inserisca nella causale di versamento la frase «rapina legalizzata».(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 4159 del 4 aprile 2000)
5Cass. pen. n. 7498/1998
Ai fini della sussistenza del reato di oltraggio a un corpo politico, amministrativo o giudiziario, di cui all'art. 342 c.p., è necessario che l'espressione oltraggiosa sia rivolta ad uno dei predetti consessi al «cospetto del corpo», cioè nel momento in cui essi si trovino riuniti nell'esercizio delle loro funzioni. (Nell'affermare il principio la Corte di cassazione ha annullato la decisione dei giudici di merito che avevano ritenuto la sussistenza del reato in questione da parte di un rappresentante sindacale che, alla presenza di tre vigili urbani prossimi a prendere servizio, aveva espresso l'opinione che l'intero corpo della polizia municipale fosse composto da ladri).(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 7498 del 24 giugno 1998)
6Cass. pen. n. 660/1997
Ai fini della sussistenza del delitto di cui all'art. 342 c.p. (Oltraggio a un corpo politico amministrativo o giudiziario), per «corpo amministrativo» deve intendersi l'organo pubblico dello Stato o dell'amministrazione statale indiretta nell'integrità della sua composizione, mediante la quale esso normalmente funziona, oppure una rappresentanza dello stesso. Ne consegue che risponde del delitto in questione colui il quale usi espressioni offensive dirette all'organo medesimo nel suo complesso e al suo cospetto. Se, invece, dette espressioni sono rivolte a persone facenti parte dell'organo, cioè a singoli membri di esso, la condotta può integrare, ricorrendone gli altri elementi costitutivi, solo il reato di cui all'art. 341 c.p. (Oltraggio a un pubblico ufficiale), salva la possibilità del concorso formale tra i due reati ove, con un unico atto, sia arrecata offesa pure al corpo amministrativo.(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 660 del 29 gennaio 1997)
7Cass. pen. n. 9417/1994
In tema di oltraggio, la «presenza» del pubblico ufficiale, presupposto indefettibile del reato di cui all'art. 341 c.p., è concetto ben diverso dal «cospetto», richiesto dal reato di cui all'art. 342 c.p. La «presenza» richiesta dalla prima norma prescinde dal contatto fisico o anche semplicemente visivo ed è estesa ad un ambito spaziale tale da consentire al pubblico ufficiale la semplice possibilità di percepire l'espressione oltraggiosa. Essa va dunque ben oltre la possibilità di visione diretta e reciproca del soggetto attivo e di quello passivo espressa dal sostantivo «cospetto». Questo presuppone la contemporanea presenza, reciprocamente avvertita, nel medesimo luogo, fronte a fronte, del soggetto attivo e del corpo politico, amministrativo o giudiziario ovvero di una rappresentanza di esso, riuniti in forma propria e solenne, quale ad esempio, con riferimento ad un corpo di polizia, un picchetto d'onore, la banda musicale, un qualsiasi reparto organico schierato o adunato nel corso di una cerimonia o per l'adempimento di funzioni sue proprie, ipotesi di fatto queste ben diverse dalla presenza sparsa e dispersa tra la folla di diversi appartenenti al Corpo, come singoli comandati e impegnati in servizio d'ordine in un determinato luogo. Ne consegue che risulta violato il principio di correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza (art. 521 c.p.p.) nell'ipotesi che, tratto l'imputato a giudizio per rispondere del delitto di oltraggio a pubblico ufficiale per aver profferito le parole «polizia boia assassina», in presenza di un soprintendente della Polizia di Stato e di agenti in servizio in una zona dello stadio, venga ritenuto il reato previsto dall'art. 342 c.p.(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 9417 del 31 agosto 1994)
8Cass. pen. n. 3606/1986
In tema di oltraggio ad un corpo amministrativo, politico o giudiziario il dolo consiste nella volontà di pronunciare la frase offensiva con la consapevolezza a ledere l'onore e il prestigio del corpo, a nulla rilevando un eventuale stato di risentimento o di reazioni emotive del soggetto, cagionato da presunte ingiustizie subite.(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 3606 del 12 maggio 1986)