Articolo 351 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Violazione della pubblica custodia di cose

Dispositivo

Note

(1) Il corpo di reato è qualunque oggetto suscettibile di essere sequestrato quale prova di un reato, in quanto strumento, profitto o provento dello stesso, o comunque oggetto che è servito a commetterlo.

(2) L'espressione non si riferisce a particolari modalità di custodia né al requisito di una speciale diligenza della stessa, ma implica una conservazione ed una vigilanza sulla cosa in considerazione della particolare natura e destinazione di essa.

Massime giurisprudenziali (10)

1Cass. pen. n. 21985/2023

2Cass. pen. n. 4478/2016

3Cass. pen. n. 2278/2013

4Cass. pen. n. 4699/2010

5Cass. pen. n. 30024/2002

6Cass. pen. n. 10733/1999

7Cass. pen. n. 4819/1993

8Cass. pen. n. 2001/1993

9Cass. pen. n. 10414/1990

10Cass. pen. n. 8408/1990