Articolo 364 Codice Penale
(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)
Omessa denuncia di reato da parte del cittadino
Dispositivo
Il cittadino (1), che, avendo avuto notizia di un delitto contro la personalità dello Stato (2), per il quale la legge stabilisce [la pena di morte o] (3) l'ergastolo, non ne fa immediatamente denuncia all'Autorità indicata nell'articolo [361], è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 103 a euro 1.032.
Note
(1) Si ritengono cittadini gli appartenenti per origine o per elezione ai luoghi soggetti alla sovranità dello Stato e gli apolidi residenti nel territorio dello Stato, come previsto dall'art. 4, comma primo.
(2) Il reato in esame non viene ad integrarsi qualora il fatto in sé sia già di pubblico dominio o se si tratta di mere voci correnti tra il pubblico.
(3) La pena di morte è stata abrogata e conseguentemente sostituita con la pena dell'ergastolo (art. 17).
Massime giurisprudenziali (1)
1Cass. pen. n. 36107/2009
In tema di estradizione per l'estero richiesta dalle autorità albanesi, non soddisfa il requisito della doppia incriminazione di cui all'art. 2 della Convenzione europea del 13 dicembre 1957, la domanda avente ad oggetto il delitto di omessa denuncia di reato, dal momento che nell'ordinamento italiano l'art. 364 cod. pen. sanziona una condotta omissiva che riguarda soltanto la specifica e limitata categoria di delitti contro la personalità dello Stato puniti con l'ergastolo.(Cassazione penale, Sez. Feriale, sentenza n. 36107 del 21 aprile 2009)