Articolo 371 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

False dichiarazioni al difensore

Dispositivo

(1)Nelle ipotesi previste dall'articolo [391], commi 1 e 2, del codice di procedura penale, chiunque (2), non essendosi avvalso della facoltà di cui alla lettera d) del comma 3 del medesimo articolo, rende dichiarazioni false (3) è punito con la reclusione fino a quattro anni.

Il procedimento penale resta sospeso fino a quando nel procedimento nel corso del quale sono state assunte le dichiarazioni sia stata pronunciata sentenza di primo grado ovvero il procedimento sia stato anteriormente definito con archiviazione o con sentenza di non luogo a procedere.

Nelle ipotesi previste dall'articolo 4-bis del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 10 novembre 2014, n. 162, chiunque, non essendosi avvalso della facoltà di cui al comma 2, lettere b) e c), del medesimo articolo, rende dichiarazioni false è punito con la pena prevista dal primo comma (4).

Il procedimento penale resta sospeso fino alla conclusione della procedura di negoziazione assistita nel corso della quale sono state acquisite le dichiarazioni ovvero fino a quando sia stata pronunciata sentenza di primo grado nel giudizio successivamente instaurato, nel quale una delle parti si sia avvalsa della facoltà di cui all'articolo 4-bis, comma 6, del decreto-legge n. 132 del 2014, convertito con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge n. 162 del 2014, ovvero fino a quando tale giudizio sia dichiarato estinto (4).

Note

(1) La norma è stata introdotta dalla l. 7 dicembre 2000, n. 397 (Disposizioni in materia di indagini difensive).

(2) Si tratta di un reato proprio, in quanto può essere commesso solo da chi viene esaminato dal difensore in quanto persona informata dei fatti, o dal coindagato o coimputato in reato connesso o collegato, che non si sia avvalso della facoltà di non rispondere al difensore così come consentitogli.

(3) L'oggetto della condotta incriminata sono solo le false dichiarazioni, non viene dunque considerata al reticenza.

(4) Il D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 36, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 5 si applicano a decorrere dal 28 febbraio 2023".

Massime giurisprudenziali (2)

1Cass. pen. n. 44261/2013

Il corso della prescrizione non rimane sospeso per la pendenza di altro procedimento penale relativo all'accertamento di un fatto logicamente pregiudiziale, quando si versa fuori dei casi di sospensione del processo penale espressamente previsti dalla legge, poiché la disciplina della prescrizione, incidendo sull'efficacia nel tempo della norma penale sostanziale, è soggetta al rispetto del principio di stretta legalità. (Fattispecie in cui è stata confermata la sentenza che aveva dichiarato la prescrizione del delitto di calunnia computando anche il tempo occorso per la definizione del processo relativo al reato presupposto di violenza sessuale, sebbene il pubblico ministero avesse esercitato l'azione penale solo all'esito del giudizio relativo al primo reato).(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 44261 del 30 ottobre 2013)

2Cass. pen. n. 27385/2006

È inammissibile l'opposizione alla richiesta di archiviazione proposta, ex art. 410 cod. proc. pen., dal denunciante in qualità di danneggiato dal reato di false dichiarazioni rese al difensore, in quanto persona offesa da tale reato deve ritenersi esclusivamente lo Stato-collettività.(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 27385 del 10 aprile 2006)