Articolo 375 Codice Penale
(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)
Frode in processo penale e depistaggio
Dispositivo
(1)Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a otto anni il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, al fine di impedire, ostacolare o sviare un'indagine o un processo penale:
Se il fatto è commesso mediante distruzione, soppressione, occultamento, danneggiamento, in tutto o in parte, ovvero formazione o artificiosa alterazione, in tutto o in parte, di un documento o di un oggetto da impiegare come elemento di prova o comunque utile alla scoperta del reato o al suo accertamento, la pena è aumentata da un terzo alla metà.
Se il fatto è commesso in relazione a procedimenti concernenti i delitti di cui agli articoli [270], [270], [276], [280], [280], [283], [284], [285], [289], [304], [305], [306], [416], [416] e [422] o i reati previsti dall'articolo 2 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, ovvero i reati concernenti il traffico illegale di armi o di materiale nucleare, chimico o biologico e comunque tutti i reati di cui all'articolo [51], comma 3-bis, del codice di procedura penale, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.
La pena è diminuita dalla metà a due terzi nei confronti di colui che si adopera per ripristinare lo stato originario dei luoghi, delle cose, delle persone o delle prove, nonché per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto oggetto di inquinamento processuale e depistaggio e nell'individuazione degli autori.
Le circostanze attenuanti diverse da quelle previste dagli articoli [98] e [114] e dal quarto comma, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al terzo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste ultime e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.
La condanna alla reclusione superiore a tre anni comporta l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.
La pena di cui ai commi precedenti si applica anche quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio siano cessati dal loro ufficio o servizio.
La punibilità è esclusa se si tratta di reato per cui non si può procedere che in seguito a querela, richiesta o istanza, e questa non è stata presentata.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle indagini e ai processi della Corte penale internazionale in ordine ai crimini definiti dallo Statuto della Corte medesima.
Note
(1) Articolo così sostituito dall’art. 1, comma 1, L. 11 luglio 2016, n. 133.
Massime giurisprudenziali (7)
1Cass. pen. n. 32470/2024
Sussiste concorso materiale di reati, e non rapporto di specialità, tra il delitto di falsità materiale commessa dal privato in atto pubblico e quello di false dichiarazioni od attestazioni in atti destinati all'Autorità giudiziaria, in quanto il primo fa apparire come venuto ad esistenza un atto che, in realtà, non è stato mai formato, mentre il secondo, posto a presidio del corretto funzionamento della giustizia, si traduce in un falso ideologico commesso da privato. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la condanna per entrambe le fattispecie di reato dell'imputato che, sottoposto a regime di detenzione domiciliare, dopo aver formato un certificato medico falso, aveva richiesto al magistrato di sorveglianza di essere autorizzato a recarsi, libero nella persona, presso una struttura medica per sottoporsi ai trattamenti terapeutici indicati nell'allegato certificato).(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 32470 del 20 giugno 2024)
2Cass. pen. n. 73700/2023
Ai fini dell'integrazione del dolo del reato di depistaggio dichiarativo di cui all'art. 375, comma primo, lett. b), cod. pen., è necessario che l'agente, nel rendere dichiarazioni mendaci, sia animato dall'intento di ostacolare o sviare un'indagine o un processo penale e che, dunque, abbia consapevolezza che le proprie dichiarazioni sono idonee a cagionare un pregiudizio per l'una o per l'altro. (In motivazione la Corte ha precisato che siffatto elemento costituisce l'aspetto propriamente specializzante della relativa fattispecie incriminatrice rispetto ai delitti di false informazioni al pubblico ministero e di falsa testimonianza).(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 73700 del 20 dicembre 2023)
3Cass. pen. n. 7572/2023
Nel delitto di depistaggio materiale, la condotta depistante commessa, al fine di impedire un'indagine o un processo penale, mediante la immutazione del corpo di reato o la formazione di un falso documento, può riguardare anche un procedimento penale ancora da iniziarsi, purché sia idonea ad ingenerare un pericolo di inganno ovvero a condizionare l'accertamento della verità processuale.(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 7572 del 27 gennaio 2023)
4Cass. pen. n. 34271/2022
Il delitto di depistaggio materiale postula, sul piano oggettivo, l'esistenza di un nesso funzionale tra il fatto realizzato dal soggetto agente e il pubblico ufficio o servizio di cui lo stesso è investito e, su quello soggettivo, la consapevolezza che la condotta manipolatrice sia suscettibile di incidere con effetto inquinante su un'indagine in corso, non essendo necessaria, invece, la rappresentazione dello specifico reato rispetto al quale la condotta genera un tale effetto.(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 34271 del 27 aprile 2022)
5Cass. pen. n. 23375/2020
Integra il delitto di depistaggio la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che, allo scopo di impedire, ostacolare o sviare un'indagine o un processo penale, modifichi il corpo del reato, lo stato dei luoghi, delle cose o delle persone connessi al reato, in maniera idonea a generare il pericolo di inganno, o formuli affermazioni false o reticenti.(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 23375 del 10 luglio 2020)
6Cass. pen. n. 24557/2017
Nel delitto di frode in processo penale e depistaggio, punito dall'art. 375 c.p., come novellato dalla L. n. 133 del 2016, si richiede che la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, soggetti attivi del reato, preesista alle indagini o allo svolgimento del processo penale che il reo intende sviare e che sia in rapporto di connessione funzionale con l'accertamento che si assume inquinato.(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 24557 del 30 marzo 2017)
7Cass. pen. n. 1096/1999
Nei delitti contro l'amministrazione della giustizia deve essere considerata quale persona offesa del reato sia lo Stato, al quale la Costituzione attribuisce la funzione giurisdizionale come indefettibile componente della sovranità, sia quel soggetto la cui sfera giuridica risulti direttamente ed immediatamente lesa dalla descrizione della fattispecie astratta. Tale situazione ricorre anche nel reato di falsa perizia di cui all'art. 373 c.p. nel quale la persona offesa non sempre è soltanto lo Stato. La falsa perizia può, infatti, ledere in via diretta e immediata l'altrui sfera giuridica, potendo arrecare offesa all'onore, alla libertà personale o al patrimonio del privato, come è dato evincere dal chiaro dettato dell'art. 375 c.p. il quale prevede, quale circostanza aggravante specifica, un aumento modulato della pena «se dal fatto deriva una condanna».(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 1096 del 21 aprile 1999)