Articolo 386 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Procurata evasione

Dispositivo

Note

(1) Lo stato di arresto o detenzione è presupposto del reato, che viene dunque ad integrarsi ogni volta che il soggetto evade da una struttura carceraria, dalla propria abitazione, da una struttura ospedaliera o da qualsiasi altro luogo indicato nel provvedimento di restrizione. Non rientrano invece nella disposizione in esame l'accompagnamento coattivo, le misure di prevenzione e il fermo per identificazione.

(2) La norma si considera come una deroga alla disciplina di cui agli artt.110 e ss., in materia di concorso di persone nel reato, in quanto prevede un trattamento sanzionatorio più severo per il soggetto che concorre all'altrui evasione. Si applica infatti chi agevola o procura l'evasione, intendendosi per procurare consentire un'evasione che altrimenti sarebbe stata impossibile.

(3) La pena di morte è stata abrogata dall'ordinamento con successiva sostituzione con la pena dell'ergastolo.

(4) Si considerano, agli effetti della legge penale, prossimi congiunti gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti: nondimeno, nella denominazione di prossimi congiunti, non si comprendono gli affini, allorché sia morto il coniuge e non vi sia prole, secondo quanto previsto dall'art. 307.

Massime giurisprudenziali (6)

1Cass. pen. n. 46097/2023

2Cass. pen. n. 16460/2015

3Cass. pen. n. 14612/2006

4Cass. pen. n. 3251/1991

5Cass. pen. n. 5241/1988

6Cass. pen. n. 886/1980