Articolo 391 bis Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Agevolazione delle comunicazioni dei detenuti sottoposti alle restrizioni di cui all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354. Comunicazioni in elusione delle prescrizioni

Dispositivo

(1) (2)Chiunque consente a un detenuto, sottoposto alle restrizioni di cui all’articolo [41] della legge 26 luglio 1975, n. 354 (3), di comunicare con altri in elusione delle prescrizioni all’uopo imposte è punito con la reclusione da due a sei anni (4).

Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale, da un incaricato di pubblico servizio ovvero da un soggetto che esercita la professione forense si applica la pena della reclusione da tre a sette anni (5).

La pena prevista dal primo comma si applica anche al detenuto sottoposto alle restrizioni di cui all'articolo [41] della legge 26 luglio 1975, n. 354, il quale comunica con altri in elusione delle prescrizioni all'uopo imposte (6).

Note

(1) L'articolo è stato inserito dall'art. 2, comma 26, della l. 15 luglio 2009, n. 94.

(2) La rubrica del presente articolo è stata modificata dall'art. 8, comma 1, lettera a), del D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con la L. 18 dicembre 2020, n. 173.

(3) Ci si riferisce ai soggetti sottoposti al cosiddetto carcere duro.

(4) Tale comma è stato modificato dall'art. 8, comma 1, lettera b), del D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con la L. 18 dicembre 2020, n. 173.

(5) Tale comma è stato modificato dall'art. 8, comma 1, lettera c), del D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con la L. 18 dicembre 2020, n. 173.

(6) Comma introdotto dall'art. 8, comma 1, lettera d), del D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con la L. 18 dicembre 2020, n. 173.

Massime giurisprudenziali (3)

1Cass. pen. n. 20682/2024

In tema di reati contro l'amministrazione della giustizia, anche prima della introduzione, per effetto dell'art. 8 del d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito in legge 18 dicembre 2020, n. 173, dell'autonomo reato di cui al terzo comma dell'art. 391-bis cod. pen., che incrimina la condotta comunicativa tenuta dal detenuto sottoposto alle restrizioni di cui all'art. 41-bis ord. pen. in elusione delle relative prescrizioni, era configurabile la responsabilità concorsuale del medesimo soggetto, in forma di istigazione o agevolazione del reato di cui al primo comma dell'art. 391-bis cod. pen., il quale persegue la condotta agevolativa dell'"extraneus" che consenta al detenuto di comunicare eludendo il regime restrittivo ex art. 41 cit.(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 20682 del 26 marzo 2024)

2Cass. pen. n. 34098/2023

La condotta agevolativa incriminata dal delitto di cui all'art. 391-bis cod. pen. presuppone l'"elusione delle prescrizioni" imposte al detenuto sottoposto al regime differenziato di cui all'art. 41-bis ord. pen., ossia una violazione delle prescrizioni inerenti a tale regime, da parte del soggetto agente, sorretta da malizia o astuzia.(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 34098 del 28 giugno 2023)

3Cass. pen. n. 55948/2018

E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 391-bis cod. pen., nella parte in cui non prevede che la pena sia diminuita quando il colpevole sia prossimo congiunto del detenuto o internato agevolato, come invece previsto dagli artt. 386, 390 e 391 cod. pen. in quanto la fattispecie in parola, essendo finalizzata a evitare i collegamenti tra il soggetto sottoposto al regime penitenziario di cui all'art. 41-bis, legge 26 luglio 1975, n. 354 e altri membri, liberi o ristretti, del medesimo sodalizio criminale, non è rivolta ad esclusivo vantaggio del congiunto ma anche a beneficio del suo sodalizio di appartenenza.(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 55948 del 20 luglio 2018)