Articolo 401 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Provocazione al duello per fine di lucro

Dispositivo

[Quando chi provoca o sfida a duello, o minaccia di provocare o di sfidare, agisce con l'intento di carpire denaro o altra utilità, si applicano le disposizioni dell'articolo 629. Si applicano altresì le disposizioni del capo primo del titolo dodicesimo [575-577, 582-586], nel caso in cui il duello sia avvenuto.]