Articolo 401 Codice Penale
(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)
Provocazione al duello per fine di lucro
Dispositivo
[Quando chi provoca o sfida a duello, o minaccia di provocare o di sfidare, agisce con l'intento di carpire denaro o altra utilità, si applicano le disposizioni dell'articolo 629. Si applicano altresì le disposizioni del capo primo del titolo dodicesimo [575-577, 582-586], nel caso in cui il duello sia avvenuto.]