Articolo 408 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Vilipendio delle tombe

Dispositivo

Chiunque, in cimiteri o in altri luoghi di sepoltura (1), commette vilipendio di tombe, sepolcri o urne, o di cose destinate al culto dei defunti, ovvero a difesa o ad ornamento dei cimiteri [724] (2), è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Note

(1) Per "altri luoghi di sepoltura" si intendono quelli in cui si trova una tomba, un sepolcro o è seppellito un cadavere, come gli ossari di guerra, i sepolcreti provvisori etc. Non vi rientrano invece il monumento al Milite Ignoto e le tombe private autorizzate.

(2) Si considerano "cose destinate al culto dei defunti" le croci, le immagini sacre, le lampade, le fotografie, i candelabri, mentre le "cose destinate a difesa o ad ornamento dei cimiteri" sono considerate i cancelli, le mura, le porte, i monumenti.

Massime giurisprudenziali (3)

1Cass. pen. n. 24271/2024

Integra il delitto di vilipendio delle tombe la condotta di chi, all'interno di un sacrario militare monumentale, pone in essere un ballo a ritmo "rap" sulle tombe dei caduti, cantando una canzone, per realizzare ed interpretare un video musicale, poi diffuso mediante internet. (In motivazione, la Corte ha precisato che il giudice, nel perimetrare la nozione penalmente rilevante di vilipendio, è tenuto a valutare la condotta con riferimento al bene giuridico tutelato dalla norma e verificare che i gesti compiuti o le espressioni utilizzate, pur se non dirette immediatamente contro la "res" normativamente contemplata, producano, in concreto, la lesione del rispetto del luogo di sepoltura e delle cose mortuarie e, quindi, del senso di pietà ispirato dal ricordo dei defunti).(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 24271 del 9 maggio 2024)

2Cass. pen. n. 43093/2021

Integra il reato di vilipendio delle tombe il compimento di atti di disprezzo su cose deposte nei luoghi destinati a dimora dei defunti ed aventi la funzione di evocare il sentimento di pietà nei loro confronti che rechino danno alle stesse, le lordino o vi imprimano segni grafici vilipendiosi ovvero ne comportino la rimozione, anche parziale, con eventuale sostituzione con altre diverse per significato, origine e rilevanza sociale.–Il reato di vilipendio delle tombe di cui all'art. 408 cod. pen. è punito a titolo di dolo generico, sicché basta la coscienza e volontà del vilipendio stesso insieme con la consapevolezza del particolare carattere del luogo richiesto dalla norma, quale cimitero o altro luogo di sepoltura, essendo pertanto irrilevante il movente dell'azione né essendo necessaria l'intenzione di offendere la memoria di un determinato defunto.(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 43093 del 30 settembre 2021)

3Cass. pen. n. 4038/1985

È ravvisabile il delitto di vilipendio delle tombe, previsto dall'art. 408 cod. pen., nel fatto volontario e cosciente di chi intenda esercitare il proprio dispregio su cose poste nei luoghi destinati a dimora delle persone decedute ed aventi la funzione di richiamare e ricordare la pietà dei defunti, danneggiandole, lordandole o imprimendovi segni grafici vilipendiosi, o anche rimuovendole in tutto o in parte ed eventualmente sostituendole con altre diverse per significato, origine e rilevanza sociale, anche se abbia ciò fatto per arrecare offesa non al defunto, ma alla persona che aveva fatto sistemare la tomba per onorare e ricordare il defunto.(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 4038 del 29 aprile 1985)