Articolo 410 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Vilipendio di cadavere

Dispositivo

Note

(1) Il riferimento agli atti fa si che, diversamente da quanto previsto dagli artt.290 e407, in materia di vilipendio, non integrano la fattispecie in esame le condotte commesse con semplici parole o discorsi offensivi.

(2) Per integrare la circostanza aggravante è necessario che si abbia deturpamento, ovvero deformazione dei lineamenti del cadavere, mutilazione, se privato di parti rilevanti, o siano compiuti atti di brutalità (caratterizzati d violenza) o oscenità (sessualmente perversi).

Massime giurisprudenziali (3)

1Cass. pen. n. 16569/2007

2Cass. pen. n. 17050/2003

3Cass. pen. n. 1107/1971