Articolo 412 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Occultamento di cadavere

Dispositivo

Note

(1) Per occultamento di cadavere s'intende il nascondimento temporaneo, che poi ne consenta il successivo ritrovamento.

(2) La disposizione in esame si distingue da quella di cui all'art. 411, in quanto qui si ha una condotta caratterizzata dalla temporaneità. Si tratta comunque di condotte spesso difficili da distinguere, perciò la dottrina ritiene che si debba verificare quella che a priori era la volontà del reo.

Massime giurisprudenziali (9)

1Cass. civ. n. 24802/2024

2Cass. pen. n. 1142/2017

3Cass. pen. n. 32038/2013

4Cass. pen. n. 8748/2011

5Cass. pen. n. 11327/1993

6Cass. pen. n. 1119/1990

7Cass. pen. n. 3235/1987

8Cass. pen. n. 5819/1981

9Cass. pen. n. 742/1969