Articolo 544 bis Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Uccisione di animali

Dispositivo

(1)Chiunque, per crudeltà o senza necessità (2), cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000 (3).

Se il fatto è commesso adoperando sevizie o prolungando volutamente le sofferenze dell'animale, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 10.000 a euro 60.000 (4).

Note

(1) Tale articolo è stato inserito dalla l. 20 luglio 2004, n. 189.

(2) La l. 20 luglio 2004, n. 189 ha previsto una serie di ipotesi in cui sussiste per presunzione la necessità sociale. Si tratta della caccia, pesca, allevamento, trasporto, macellazione, sperimentazione scientifica, giardini zoologici, etc. (art. 19 ter disp.att.).

(3) Il trattamento sanzionatorio prima previsto nei limiti di tre e diciotto mesi di reclusione è stato innalzato secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 1, lett a), della l. 4 novembre 2012, n. 201.

(4) La L. 6 giugno 2025, n. 82 ha disposto (con l'art. 5, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 544-bis; (con l'art. 5, comma 1, lettera b)) l'introduzione di un comma in fine all'art. 544-bis.

Massime giurisprudenziali (7)

1Cass. pen. n. 8449/2020

In tema di uccisione o maltrattamento di animali, la crudeltà si identifica con l'inflizione all'animale di gravi sofferenze per mera brutalità, mentre la necessità si riferisce ad ogni situazione che induca all'uccisione dell'animale per evitare un pericolo imminente o per impedire l'aggravamento di un danno a sé o ad altri o ai propri beni, quando tale danno l'agente ritenga non altrimenti evitabile. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso che ricorresse la condizione di necessità per l'assenza dell'attualità del pericolo, in quanto l'imputato aveva ucciso due cani, ritenuti responsabili della morte di tre pecore, dopo che tale fatto era già avvenuto).–In tema di delitti contro il sentimento per gli animali, è configurabile l'ipotesi di cui all'art. 544-ter, comma terzo, cod. pen. quando la morte dell'animale, ancorché costituisca una conseguenza prevedibile della condotta dell'agente, non sia riferibile ad un suo comportamento volontario e consapevole, mentre ricorre la fattispecie di cui all'art. 544-bis cod. pen. quando si accerti che l'agente ha agito con la volontà, diretta o anche solo eventuale, di cagionare la morte dell'animale.(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 8449 del 4 febbraio 2020)

2Cass. pen. n. 22579/2019

Configura la lesione integrante il delitto di maltrattamento di animali anche l'omessa cura di una malattia che determini il protrarsi e il significativo aggravamento della patologia quale fonte di sofferenze e di un'apprezzabile compromissione della integrità fisica. (Fattispecie di omesse cure ad un cane affetto da vari tumori mammari ulcerati nonché da dermatite e artrosi).(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 22579 del 23 maggio 2019)

3Cass. pen. n. 49672/2018

In tema di delitti contro il sentimento per gli animali, la nozione di "necessità" che esclude la configurabilità del reato di uccisione di animali di cui all'art. 544-bis cod. pen. comprende non soltanto lo stato di necessità previsto dall'art. 54 cod. pen., ma anche ogni altra situazione che induca all'uccisione dell'animale per evitare un pericolo imminente o per impedire l'aggravamento di un danno alla persona propria o altrui o ai propri beni, quando tale danno l'agente ritenga altrimenti inevitabile.(Fattispecie in cui la S.C ha escluso ricorresse la condizione di necessità nell'uccisione da parte dell'imputato di un cane, essendo l'animale già in fuga dal pollaio ove aveva catturato, dopo averne ucciso altre, una gallina che serrava tra i denti).(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 49672 del 30 ottobre 2018)

4Cass. pen. n. 3674/2018

In tema di delitti contro il sentimento per gli animali, ai fini della configurabilità dei reati di uccisione (art. 544-bis cod. pen.) e di maltrattamento di animali (art. 544-ter cod. pen.) non è necessaria la compiuta identificazione dell'animale offeso.(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 3674 del 25 gennaio 2018)

5Cass. pen. n. 50329/2016

In tema di delitti contro il sentimento per gli animali, la nozione di "necessità" che esclude la configurabilità del reato di uccisione di animali di cui all'art. 544 bis cod. pen. comprende non soltanto lo stato di necessità previsto dall'art. 54 cod. pen., ma anche ogni altra situazione che induca all'uccisione dell'animale per evitare un pericolo imminente o per impedire l'aggravamento di un danno alla persona propria o altrui o ai propri beni, quando tale danno l'agente ritenga altrimenti inevitabile. (Fattispecie relativa all'uccisione di un alano da parte dell'imputato per tutelare la sua incolumità e quella del suo cane di piccola taglia, aggredito e morso poco prima).(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 50329 del 28 novembre 2016)

6Cass. pen. n. 29543/2011

Il reato di uccisione di animali può essere integrato anche da una condotta omissiva. (Nella specie il soggetto agente, dopo avere accidentalmente investito un gatto all'interno della sua proprietà, aveva impedito, senza necessità e giustificazione alcuna, alle proprietarie di recuperare l'animale al fine di prestargli le dovute cure).(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 29543 del 22 luglio 2011)

7Cass. pen. n. 44822/2007

In tema di delitti contro il sentimento per gli animali, nella nozione di «necessità» che esclude la configurabilità dei delitti di uccisione (art. 544 bis c.p.) e maltrattamento di animali (art. 544 ter c.p.) vi rientra lo stato di necessità previsto dall'art. 54 c.p. nonché ogni altra situazione che induca all'uccisione o al maltrattamento dell'animale per evitare un pericolo imminente o per impedire l'aggravamento di un danno alla persona o ai beni ritenuto altrimenti inevitabile.–In tema di delitti contro il sentimento per gli animali, sussiste un rapporto di continuità normativa tra le nuove fattispecie contemplate dal Titolo IX bis del libro II del c.p., inserito dalla L. 20 luglio 2004, n. 189, e le condotte prima contemplate dall'art. 727 c.p. (contravvenzione che oggi punisce il solo abbandono di animali), sia con riferimento al bene protetto sia per l'identità delle condotte. (In motivazione la Corte ha ulteriormente precisato che norma penale più favorevole è quella contemplata dal previgente art. 727 c.p., trattandosi di contravvenzione, diversamente dalle nuove fattispecie che configurano tutte ipotesi delittuose).(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 44822 del 30 novembre 2007)