Articolo 544 bis Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Uccisione di animali

Dispositivo

Note

(1) Tale articolo è stato inserito dalla l. 20 luglio 2004, n. 189.

(2) La l. 20 luglio 2004, n. 189 ha previsto una serie di ipotesi in cui sussiste per presunzione la necessità sociale. Si tratta della caccia, pesca, allevamento, trasporto, macellazione, sperimentazione scientifica, giardini zoologici, etc. (art. 19 ter disp.att.).

(3) Il trattamento sanzionatorio prima previsto nei limiti di tre e diciotto mesi di reclusione è stato innalzato secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 1, lett a), della l. 4 novembre 2012, n. 201.

(4) La L. 6 giugno 2025, n. 82 ha disposto (con l'art. 5, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 544-bis; (con l'art. 5, comma 1, lettera b)) l'introduzione di un comma in fine all'art. 544-bis.

Massime giurisprudenziali (10)

1Cass. pen. n. 22294/2025

2Cass. pen. n. 7529/2023

3Cass. pen. n. 37847/2023

4Cass. pen. n. 8449/2020

5Cass. pen. n. 22579/2019

6Cass. pen. n. 49672/2018

7Cass. pen. n. 3674/2018

8Cass. pen. n. 50329/2016

9Cass. pen. n. 29543/2011

10Cass. pen. n. 44822/2007