Articolo 544 sexies Codice Penale
(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)
Confisca e pene accessorie
Dispositivo
(1)Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli articoli [544], [544] e [544], è sempre ordinata la confisca dell'animale, salvo che appartenga a persona estranea al reato (2).
È altresì disposta la sospensione da tre mesi a tre anni dell'attività di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali se la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta è pronunciata nei confronti di chi svolge le predette attività. In caso di recidiva è disposta l'interdizione dall'esercizio delle attività medesime.
Fatto salvo quanto disposto dall'autorità giudiziaria ai sensi dell'articolo [260] del codice di procedura penale, quando si procede per i delitti di cui agli articoli [544], [544], [544], [544] e [638] del presente codice e di cui all'articolo 4 della legge 4 novembre 2010, n. 201, consumati o tentati, all'indagato, imputato o proprietario è vietato abbattere o alienare a terzi gli animali, anche qualora sugli stessi non sussista il vincolo cautelare del sequestro, fino alla sentenza definitiva (3).
Note
(1) Tale articolo è stato inserito dalla l. 20 luglio 2004, n. 189.
(2) Secondo quanto disposto dall'art. 19 quater delle disp. att. della l. 20 luglio 2004, n. 189, gli animali confiscati vengono affidati ad associazioni o enti specializzati, specificatamente indicati dal Ministero della salute e dell'Interno.
(3) Comma aggiunto dall'art. 7, comma 1 della L. 6 giugno 2025, n. 82.
Massime giurisprudenziali (1)
1Cass. pen. n. 20934/2017
Nei delitti contro il sentimento per gli animali, ai fini della confisca prevista dall'art. 544 sexies, cod. pen., l'animale rileva non come corpo del reato o cosa ad esso pertinente, né come bene patrimoniale produttivo di frutti, ma esclusivamente come essere vivente dotato, in quanto tale, di una propria sensibilità psico - fisica; ne consegue che la confisca può avere ad oggetto solo l'animale maltrattato, non i suoi figli estranei al reato, anche se nati successivamente ed in costanza di sequestro.(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 20934 del 21 marzo 2017)