Articolo 537 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Tratta di donne e di minori commessa all'estero

Dispositivo

I delitti preveduti dai due articoli precedenti sono punibili anche se commessi da un cittadino in territorio estero (1).

Note

(1) L'espressione "delitti preveduti dai due articoli precedenti" si riferisce dunque a quelli previsti dagli artt.535 e536, i quali sono stati abrogati e sostituiti dall'art. 3 della l. 20 febbraio 1958, n. 75, che ha ridisciplinatoextra codicemi reati riguardanti la prostituzione. Quindi tale norma deve leggersi ora in riferimento a quanto previsto dalla suddetta legge, nota come legge Merlin.