Articolo 540 Codice Penale
(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)
Rapporto di parentela
Dispositivo
Agli effetti della legge penale, quando il rapporto di parentela è considerato come elemento costitutivo o come circostanza aggravante o attenuante o come causa di non punibilità, la filiazione fuori del matrimonio è equiparata alla filiazione nel matrimonio.
Il rapporto di filiazione fuori del matrimonio è stabilito osservando i limiti di prova indicati dalla legge civile, anche se per effetti diversi dall'accertamento dello stato delle persone (1).
Note
(1) Tale articolo ha subito delle modifiche ad opera dell'art. 93, comma 1, lett. i), del d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014, che parificato le differenti tipologie di filiazione.
Massime giurisprudenziali (1)
1Cass. pen. n. 222/1971
La norma dell'art. 540 c.p. non può essere applicata per la ricerca degli elementi qualificanti un rapporto di filiazione illegittima, ai fini dell'accertamento di un presupposto del reato, ma può essere utilizzata solamente ai fini dell'accertamento degli elementi costitutivi di un reato, delle relative circostanze, e delle eventuali esimenti. La norma suddetta non consente pertanto l'accertamento del rapporto di filiazione illegittima, come presupposto del reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare.(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 222 del 22 febbraio 1971)