Articolo 414 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia

Dispositivo

Note

(1) L'articolo aggiunto dall’art. 4, della l. 1 ottobre 2012, n. 172, con cui è stata ratificata la Convenzione di Lanzarote sulla protezione dei minori.

(2) La norma si pone in rapporto di specialità rispetto alla condotta di cui all'art. 414, dal quale si differenzia per la specificità delle fattispecie delittuose cui è finalizzata la condotta.

Massime giurisprudenziali (2)

1Cass. pen. n. 14953/2024

2Cass. pen. n. 23943/2021