Articolo 423 bis Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Incendio boschivo

Dispositivo

Note

(1) Si tratta di una ipotesi speciale del reato di incendio ex art. 423, dal quale si differenzia per l'oggetto materiale della condotta qui individuato nei boschi, selve o foreste e vivai forestali destinati al rimboschimento.

(2) Tale comma è stato modificato dall'art. 6, comma 1, lettera b) del D.L. 8 settembre 2021, n. 120, convertito, con modificazioni dalla L. 8 novembre 2021, n. 155.

(3) Il comma secondo prevede una variante colposa del delitto in esame, che si configura dunque quando si realizza una violazione delle regole di cautela e diligenza nell'utilizzo di boschi, selve e foreste.

(4) La Corte cost., con sent. n. 3 del 20 gennaio 2023, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell’art. 656, comma 9, lett. a) c.p.p., nella parte in cui stabilisce che non può essere disposta la sospensione dell’esecuzione nei confronti dei condannati per il delitto di incendio boschivo colposo di cui al presente comma.

(5) I commi 1 e 2 sono stati modificati dall'art. 6, comma 1, lettere a) e b) del D.L. 10 agosto 2023, n. 105, convertito con modificazioni dalla L. 9 ottobre 2023, n. 137.

(6) Comma inserito dall'art. 6, comma 1 del D.L. 10 agosto 2023, n. 105, convertito con modificazioni dalla L. 9 ottobre 2023, n. 137.

Massime giurisprudenziali (8)

1Cass. pen. n. 31345/2020

2Cass. pen. n. 48942/2017

3Cass. pen. n. 41927/2016

4Cass. pen. n. 27542/2010

5Cass. pen. n. 7332/2008

6Cass. pen. n. 23201/2003

7Cass. pen. n. 25935/2001

8Cass. pen. n. 742/1988