Articolo 425 Codice Penale
(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)
Circostanze aggravanti
Dispositivo
Nei casi preveduti dagli articoli [423] e [424], la pena è aumentata se il fatto è commesso (1):
Note
(1) Si tratta di circostanze aggravanti oggettive, la cui elencazione è tassativa, e che possono essere valutate a carico dell'agente solo se dallo stesso conosciute o ignorate per colpa.
(2) Vengono ricompresi nell'elenco anche i locali che hanno una funzione servente rispetto all'abitazione, sebbene non siano adibiti direttamente a tale funzione.
(3) Tale lettera è stata modificata dall'art. 6, comma 1, lettera c-bis) del D.L. 8 settembre 2021, n. 120, convertito, con modificazioni dalla L. 8 novembre 2021, n. 155.
(4) Tale numero è stato abrogato dall'art. 11 della l. 21 novembre 2000, n. 353.
Massime giurisprudenziali (2)
1Cass. pen. n. 40175/2009
La circostanza aggravante prevista dall'art. 425 n. 1 c.p., relativa all'incendio commesso su edifici pubblici, sussiste anche nel caso in cui la condotta delittuosa abbia ad oggetto un casello ferroviario dismesso, poiché la predetta disposizione contempla due ipotesi alternative tra di loro, rappresentate rispettivamente dalla natura pubblica e dalla destinazione pubblica dell'edificio, e la natura demaniale del bene non è esclusa dalla mancanza di destinazione attuale a servizio pubblico.(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 40175 del 16 ottobre 2009)
2Cass. pen. n. 8235/1987
La circostanza aggravante prevista dall'art. 425 n. 2, prima parte, c.p., relativa ad incendio cagionato su edifici abitati o destinati ad uso di abitazione, deve essere riferita agli edifici adibiti attualmente, legittimamente e liberamente ad uso domestico permanentemente ovvero provvisoriamente o precariamente e in tale concetto sono comprese tutte le parti che costituiscono tali edifici. Pertanto, nel caso in cui una parte dell'edificio sia adibita ad uso diverso dalle esigenze della vita domestica — come quando alcuni locali siano destinati agli scopi di una associazione, di un partito politico o di altra natura — tale parziale destinazione non fa venir meno l'aggravante, la quale è relativa alla natura della casa oggetto dell'azione del colpevole.(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 8235 del 8 luglio 1987)