Articolo 432 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Attentati alla sicurezza dei trasporti

Dispositivo

Note

(1) Si tratta di una disposizione sussidiaria rispetto alle altre norme a tutela dell'incolumità pubblica.

(2) E' necessario che il trasporto verso il quale è diretta la condotta criminosa sia pubblico, per tale intendendosi tutti i servizi di trasporto esercitati nel pubblico interesse, direttamente gestiti da enti pubblici o da privati concessionari.

(3) E' considerato corpo contundente qualsiasi oggetto che, pur non destinato per sua natura all'offesa, possa produrre lesioni anche gravi se usato con violenza.

(4) Per disastro s'intende un incidente di non comune gravità, produttivo di danni estesi e complessi, che mette a repentaglio la vita e l'integrità di un numero indeterminato di persone.

Massime giurisprudenziali (8)

1Cass. pen. n. 7203/2017

2Cass. pen. n. 3412/2011

3Cass. pen. n. 45499/2008

4Cass. pen. n. 21833/2006

5Cass. pen. n. 10023/2000

6Cass. pen. n. 10560/1990

7Cass. pen. n. 1686/1990

8Cass. pen. n. 7387/1981