Articolo 436 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Sottrazione, occultamento o guasto di apparecchi a pubblica difesa da infortuni

Dispositivo

Chiunque, in occasione di un incendio, di una inondazione, di una sommersione, di un naufragio, o di un altro disastro o pubblico infortunio (1), sottrae, occulta o rende inservibili materiali, apparecchi o altri mezzi destinati all'estinzione dell'incendio o all'opera di difesa, di salvataggio o di soccorso, ovvero in qualsiasi modo impedisce, od ostacola, che l'incendio sia estinto, o che sia prestata opera di difesa o di assistenza (2), è punito con la reclusione da due a sette anni [451].

Note

(1) È richiesto quale presupposto per la configurabilità del reato che si sia verificato un disastro o un pubblico infortunio, ovvero un evento di notevole dimensione e diffusività.

(2) Data l'unicità del bene protetto, se l'agente dovesse realizzare contemporaneamente alcune delle condotte previste non si avrebbe la commissione di una pluralità di reati.