Articolo 451 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro

Dispositivo

Chiunque (1), per colpa [43] (2), omette di collocare, ovvero rimuove o rende inservibili (3) apparecchi o altri mezzi destinati alla estinzione di un incendio o al salvataggio o al soccorso contro disastri o infortuni sul lavoro, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 103 a euro 516.

Note

(1) Nonostante l'espressione "chiunque", il reato in esame, almeno nella sua configurazione omissiva, è un reato proprio, in quanto l'obbligo di predisporre le misure necessarie a garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro grava su categorie di soggetti determinate. Si tratta dunque di datori di lavoro, dirigenti e preposti, che però devono essere realmente titolari dei poteri necessari alla predisposizione dei sistemi di sicurezza. per causa violenta, in occasione dello svolgimento di attività lavorativa.

(2) E' quindi necessario che vi sia stata imperizia, imprudenza o negligenza, le quali devono valutarsi in rapporto alla qualifica ed all'attività in concreto svolta dall'agente, sulla base delle quali viene poi commisurato il modello di diligenza media.

(3) La norma si distingue da quanto previsto dall'art. 437, in quanto prevede la condotta del rendere inservibili i mezzi di soccorso, al posto di quella di danneggiamento.

Massime giurisprudenziali (3)

1Cass. pen. n. 33294/2011

La fattispecie criminosa dell'omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro punisce le condotte consistite nell'omessa collocazione, nella rimozione oppure nella resa inidoneità allo scopo, degli apparecchi e degli altri mezzi predisposti all'estinzione dell'incendio nonché al salvataggio o al soccorso delle persone, non occorrendo anche il concreto verificarsi di uno dei danni che essa mira ad impedire o, comunque, a limitare.(Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 33294 del 7 settembre 2011)

2Cass. pen. n. 7175/1996

Per la ravvisabilità del reato di cui all'art. 451 c.p., è necessario che il pericolo si riferisca ad un numero indeterminato di persone. Tale indeterminatezza, però, non sta a significare che occorre la presenza di una collettività di lavoratori, tale da rendere possibile una diffusa estensione del pericolo, ma che devono essere salvaguardati dal pericolo di infortuni i lavoratori momentaneamente e casualmente in servizio, i quali sono per definizione indeterminati.(Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 7175 del 18 luglio 1996)

3Cass. pen. n. 10048/1993

Poiché la consapevolezza dell'omissione delle misure prescritte, e comunque indispensabili per prevenire disastri o infortuni sul lavoro, e l'accettazione del pericolo insito nell'operare senza le stesse sono sufficienti ad integrare il delitto di cui all'art. 437 c.p., qualora si verifichino, benché non voluti, il disastro e l'infortunio sul lavoro, ricorre l'ipotesi di reato prevista dal secondo comma dell'art. 437 c.p., senza che il più grave evento non voluto sia idoneo a trasformare nel delitto semplicemente colposo di cui all'art. 451 c.p. la consapevole e voluta omissione delle misure e il pericolo connesso.(Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 10048 del 8 novembre 1993)