Articolo 456 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Circostanze aggravanti

Dispositivo

Le pene stabilite negli articoli [453] e [455] sono aumentate [64] se dai fatti ivi preveduti deriva una diminuzione nel prezzo della valuta o dei titoli di Stato (1), o ne è compromesso il credito nei mercati interni o esteri.

Note

(1) Il deprezzamento deve essere stabilito in rapporto al valore originario della valuta o del titolo ovvero al valore registrato al momento della spendita o della messa in circolazione degli stessi, nonché deve essere apprezzabile secondo elementi oggettivi.