Articolo 460 Codice Penale
(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)
Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo
Dispositivo
Chiunque contraffà la carta filigranata (1) che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito [458] o dei valori di bollo [459], ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 309 a euro 1.032 (2).
Note
(1) Per carta filigranata s'intende la carta cui vengono realizzate le banconote e i valori di bollo e che può essere utilizzata solo dallo Stato o da enti dallo stesso autorizzati.
(2) Si distingue dal tentativo di contraffazione di valori bollo (art. 459), in quanto qui viene in rilievo una condotta meramente preparatoria, quindi non rivolta univocamente alla contraffazione.
Massime giurisprudenziali (2)
1Cass. pen. n. 1495/2020
In tema di reati di falso, integra il delitto di contraffazione di carta filigranata e non la meno grave ipotesi di fabbricazione o detenzione di filigrane o strumenti destinati alla contraffazione la condotta di illegale detenzione di carta filigranata, in quanto l'espressione "filigrane" oggetto della condotta prevista dall'art. 461 cod. pen. si intende riferita soltanto agli strumenti utilizzabili per imprimere sulla carta l'immagine in trasparenza, che, nel linguaggio corrente, è denominata filigrana, e non anche alla "carta filigranata", cui fa esplicito riferimento l'art. 460 cod. pen..(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 1495 del 26 ottobre 2020)
2Cass. pen. n. 46819/2004
L'illegale detenzione di carta filigranata rende configurabile il reato di cui all'art. 460 c.p. e non quello meno grave di cui all'art. 461 c.p. stesso, atteso che l'espressione "filigrane" contenuta in detto ultimo articolo è da intendersi riferita soltanto agli strumenti utilizzabili per imprimere sulla carta l'immagine in trasparenza che prende poi, nel linguaggio corrente, il nome di filigrana, mentre alla "carta filigranata" fa, per converso, esplicito riferimento l'art. 460 c.p..(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 46819 del 20 ottobre 2004)