Articolo 463 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Casi di non punibilità

Dispositivo

Non è punibile chi, avendo commesso alcuno dei fatti preveduti dagli articoli precedenti, riesce, prima che l'Autorità ne abbia notizia, a impedire la contraffazione, l'alterazione, la fabbricazione o la circolazione delle cose indicate negli articoli stessi (1).

Note

(1) Si tratta di un'ipotesi di ravvedimento operoso (v.56), il quale deve essere volontario, ma non necessariamente anche spontaneo, potendo dunque essere provocato ance dal timore di un'incriminazione. In ogni caso deve realizzarsi prima che l'autorità abbia avuto notizia del reato o prima del prodursi stesso dell'evento.

Massime giurisprudenziali (2)

1Cass. pen. n. 2826/1983

Per la configurazione dell'esimente di cui all'art. 463 c.p., che costituisce un'ipotesi anomala di pentimento operoso introdotta dal legislatore in vista del particolare interesse di paralizzare l'azione criminosa dei falsari, l'autore del falso deve impedire l'evento prima che l'autorità ne abbia notizia. La ragione dell'esimente speciale prevista dall'art. 463 c.p. sta nell'avere il colpevole eliminato, attraverso un atto di resipiscenza, lo stato di pericolo da lui stesso e dagli eventuali altri correi provocato, evitandone le conseguenze.(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 2826 del 2 aprile 1983)

2Cass. pen. n. 988/1967

Perché l'imputato possa beneficiare della non punibilità prevista dall'art. 463 c.p. occorre che il di lui ravvedimento intervenga prima che l'autorità abbia notizia del fatto criminoso e prima che la circolazione dei valori contraffatti sia avvenuta.(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 988 del 21 giugno 1967)