Articolo 475 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Pena accessoria

Dispositivo

La condanna per alcuno dei delitti preveduti dai due articoli precedenti importa la pubblicazione della sentenza [36] (1).

È qui prevista l'obbligatorietà della pena accessoria, che dunque non è rimessa alla discrezionalità del giudice.