Articolo 478 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti

Dispositivo

Note

(1) Per copie si intendono le riproduzioni fedeli e integrali di un documento, con qualsiasi strumento ottenute.

(2) Per attestato s'intendono quegli atti che riproducono in forma sintetica o parziale il contenuto di altri atti.

(3) Si tratta di due ipotesi criminose che consistono rispettivamente nel rilascio di una copia di un atto inesistente e nel rilascio di una copia difforme dall'originale. Non vi rientrano dunque i casi di alterazione della copia autentica di un atto, se è rilasciata in modo conforme all'originale e poi successivamente modificata.

Massime giurisprudenziali (14)

1Cass. pen. n. 28594/2018

2Cass. pen. n. 38381/2017

3Cass. pen. n. 12731/2000

4Cass. pen. n. 7701/1990

5Cass. pen. n. 2769/1990

6Cass. pen. n. 1366/1987

7Cass. pen. n. 3671/1986

8Cass. pen. n. 5342/1984

9Cass. pen. n. 5822/1982

10Cass. pen. n. 10901/1981

11Cass. pen. n. 6770/1981

12Cass. pen. n. 10447/1980

13Cass. pen. n. 7125/1980

14Cass. pen. n. 3023/1980