Articolo 491 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Documenti informatici

Dispositivo

Note

(1) Tale norma è stata inserita nel codice penale per effetto della l. 23 dicembre 1993, n. 547 (art. 3).

(2) L’art. 3, comma 1, lett. b), della l. 18 marzo 2008, n. 48 ha abrogato la seconda parte della disposizione che recitava: "A tal fine per documento informatico si intende qualunque supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi specificamente destinati ad elaborarli". Ora dunque si rinvia alla normativa amministrativa, nello specifico all'art. 1, lettera p), del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) che definisce il documento informatico come la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti.

(3) L’art. 3, comma 1, lett. a), della l. 18 marzo 2008, n. 48 ha inserito il riferimento all'efficacia probatoria.

(4) Articolo modificato dal d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7.

Massime giurisprudenziali (8)

1Cass. pen. n. 33285/2023

2Cass. pen. n. 1851/2022

3Cass. pen. n. 30512/2014

4Cass. pen. n. 12576/2013

5Cass. pen. n. 15535/2008

6Cass. pen. n. 45313/2005

7Cass. pen. n. 11930/2005

8Cass. pen. n. 11915/2004