Articolo 493 ter Codice Penale
(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)
Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti
Dispositivo
(1)Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi (2).
In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo [444] del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.
Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta (3).
Note
(1) La rubrica è stata modificata dall'art. 2, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 184.
(2) Tale comma è stato modificato dall'art. 2, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 184.
(3) Il presente articolo è stato inserito dall'art. 4 del D. Lgs. 01/03/2018, n. 21 concernente "Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103", con decorrenza dal 06/04/2018.
Massime giurisprudenziali (11)
1Cass. pen. n. 7651/2024
Non è applicabile l'esimente di cui allart. 649 c.p. (fatti commessi in danno di congiunti) al delitto di indebito utilizzo di una carta di credito oggi previsto dall'art. 493-ter c.p., nell' ipotesi in cui la condotta delittuosa sia stata posta in essere da un familiare del titolare della carta, attesa la natura plurioffensiva del reato "de quo", la cui dimensione lesiva trascende il mero patrimonio individuale per estendersi, in modo più o meno diretto, a valori riconducibili all'ambito dell'ordine pubblico, economico e della fede pubblica, mentre la previsione di cui all'art. 649 c.p., concerne esclusivamente i delitti contro il patrimonio ed ha una natura eccezionale che ne preclude l'applicazione in via analogica.(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 7651 del 27 novembre 2024)
2Cass. pen. n. 2625/2024
Il delitto di indebita utilizzazione di carta di credito assorbe quello di sostituzione di persona nel caso in cui la sostituzione sia attuata con la stessa condotta materiale integrante l'indebita utilizzazione, posto che la fattispecie delittuosa di cui all'art. 493-ter cod. pen. lede, oltre al patrimonio, anche la pubblica fede, mentre quella prevista dall'art. 494 cod. pen. contiene una clausola di riserva destinata ad operare anche al di là del principio di specialità. (In motivazione, la Corte ha aggiunto che le due fattispecie delittuose concorrono, invece, nel caso in cui la sostituzione di persona sia compiuta con condotte distinte e precedenti rispetto a quelle di utilizzo indebito di carte di credito).(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 2625 del 19 novembre 2024)
3Cass. pen. n. 33535/2023
Sussiste il concorso del delitto di indebito utilizzo di carte di credito con quello di truffa nel caso di autonome e distinte condotte, tese a percepire, attraverso artifici e raggiri ulteriori, il profitto illecito conseguito per effetto della commissione del primo reato.(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 33535 del 17 maggio 2023)
4Cass. pen. n. 4342/2022
L'indebita utilizzazione, a fini di profitto, di una carta di credito da parte di chi non ne sia titolare, integra il delitto di cui all'art. 493-ter c.p., indipendentemente dall'effettivo conseguimento di un profitto o dal verificarsi di un danno, non essendo richiesto dalla norma che la transazione giunga a buon fine, o che intervenga il prelievo di denaro, o che la carta sia stata bloccata.(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 4342 del 21 ottobre 2022)
5Cass. pen. n. 34768/2022
La condotta di chi utilizzi indebitamente una carta di credito consegnatagli dal titolare, effettuando, oltre all'operazione delegata, dei prelievi di denaro in suo favore, integra il delitto di cui all'art. 493-ter cod. pen. e non quello di appropriazione indebita, non avendo il soggetto agente mai conseguito il possesso della carta, ma solo la sua detenzione, limitata nel tempo e nelle finalità.(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 34768 del 5 luglio 2022)
6Cass. pen. n. 39276/2021
Il delitto di indebita utilizzazione di carta di credito assorbe quello di cui all'art. 494 cod. pen. nel caso in cui la sostituzione sia attuata con la stessa condotta materiale integrante il primo reato, poiché l'ipotesi delittuosa di cui all'art. 493-ter cod. pen. lede, oltre al patrimonio, anche la pubblica fede, mentre l'art. 494 cod. pen. contiene una clausola di riserva destinata ad operare anche al di là del principio di specialità.(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 39276 del 22 settembre 2021)
7Cass. pen. n. 18609/2021
In tema di indebita utilizzazione di carta di credito, deve essere esclusa l'operatività della scriminante del consenso dell'avente diritto, ai sensi dell'art. 50 cod. pen., atteso che il bene giuridico tutelato dalla fattispecie disciplinata dall'art. 493-bis cod. pen. non è solo il patrimonio del titolare della carta, ma anche la sicurezza delle transazioni commerciali, che costituisce interesse collettivo indisponibile dal privato.(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 18609 del 16 febbraio 2021)
8Cass. pen. n. 27885/2020
Integra il concorso nel delitto di indebita utilizzazione di carte di credito di cui all'art. 55, comma 9, d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, ora 493-ter cod. pen., e non quello di riciclaggio, la condotta dell'agente che, avendo ricevuto i supporti magnetici contraffatti e clonati da terzi soggetti, si limiti ad utilizzarli al solo fine di prelevare e beneficiare degli importi di denaro, senza porre in essere ulteriori e distinte operazioni quali la sostituzione, il trasferimento o il reimpiego del profitto illecito.(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 27885 del 17 settembre 2020)
9Cass. pen. n. 13492/2020
In tema di indebito utilizzo di carte di credito o di pagamento, l'abrogazione dell'art. 55, comma 9, d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, ad opera del d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21, con la contestuale introduzione dell'art. 493-ter cod. pen., integra un'ipotesi di continuità normativa che non comporta alcuna "abolitio criminis".(Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 13492 del 21 gennaio 2020)
10Cass. pen. n. 47135/2019
Non è applicabile l'esimente di cui all'art. 649 cod. pen. (fatti commessi in danno di congiunti) al delitto di indebito utilizzo di una carta di credito previsto dall' art. 55, comma 9, d.lgs n. 231 del 2007, (oggi confluito nell' art. 493-ter cod. pen.), nell'ipotesi in cui la condotta delittuosa sia stata posta in essere da un familiare (nel caso di specie il figlio) del titolare della carta, attesa la natura plurioffensiva del reato "de quo", la cui dimensione lesiva trascende il mero patrimonio individuale per estendersi, in modo più o meno diretto, a valori riconducibili all'ambito dell'ordine pubblico, economico e della fede pubblica, mentre la previsione di cui all'art. 649 cod. pen. concerne esclusivamente i delitti contro il patrimonio ed ha una natura eccezionale che ne preclude l'applicazione in via analogica.(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 47135 del 25 settembre 2019)
11Cass. pen. n. 46652/2019
Risponde dei reati di ricettazione e di indebito utilizzo di carte di credito di cui all'art. 493-ter, primo comma, prima parte, cod. pen. il soggetto che, non essendo concorso nella realizzazione della falsificazione, riceve da altri carte di credito o di pagamento contraffatte e faccia uso di tale mezzo di pagamento.(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 46652 del 18 settembre 2019)