Articolo 498 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Usurpazione di titoli o di onori

Dispositivo

Note

(1) Le parole "Chiunque, fuori dai casi previsti dall'articolo 497 ter, abusivamente porta in pubblico la divisa o i segni distintivi" sono state inserite dall’art. 1 ter, comma 2, del D.L. 30 dicembre 2005, n.272, convertito con modificazioni, nella l. 21 febbraio 2006, n. 49

(2) L'usurpazione del titolo è un comportamento che consiste nell'usare pubblicamente un titolo per il quale è prevista una limitazione da parte dello Stato.

(3) Tale reato è stato depenalizzato dall’art. 43 del d.lgs 30 dicembre 1999, n.507.

Massime giurisprudenziali (7)

1Cass. pen. n. 31427/2012

2Cass. pen. n. 715/1999

3Cass. pen. n. 5534/1999

4Cass. pen. n. 11224/1995

5Cass. pen. n. 4033/1985

6Cass. pen. n. 3072/1985

7Cass. pen. n. 313/1984