Articolo 501 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Manovre speculative su merci

Dispositivo

Note

(1) Tale articolo è stato aggiunto dall'art. 1, del D.L. 15 ottobre 1976, n. 704 poi convertito nella l. 27 novembre 1976, n. 787.

(2) I prodotti di prima necessità sono i generi non alimentari indispensabili alla vita ordinaria, entro cui secondo parte della giurisprudenze dovrebbero essere ricomprese le case da abitazione.

(3) L'aumento ingiustificato dei prezzi causato da un singolo commerciante, secondo parte della giurisprudenza, può integrare la fattispecie in esame qualora le dimensioni dell'impresa, la notevole quantità delle merci e la possibile influenza sui comportamenti degli altri operatori del settore possano tradursi in un rincaro dei prezzi generalizzato o diffuso.

Massime giurisprudenziali (4)

1Cass. pen. n. 35936/2025

2Cass. pen. n. 36929/2020

3Cass. pen. n. 14534/1989

4Cass. pen. n. 2385/1983