Articolo 507 Codice Penale
(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)
Boicottaggio
Dispositivo
Chiunque, per uno degli scopi indicati negli articoli [502], [503], [504] e [505], mediante propaganda (1) o valendosi della forza e autorità di partiti, leghe o associazioni, induce una o più persone a non stipulare patti di lavoro o a non somministrare materie o strumenti necessari al lavoro, ovvero a non acquistare gli altrui prodotti agricoli o industriali, è punito con la reclusione fino a tre anni.
Se concorrono fatti di violenza o di minaccia, si applica la reclusione da due a sei anni [510]-[512].
Note
(1) La Corte Costituzionale con sent. 17 aprile 1969, n. 84 ha dichiarato illegittimo tale articolorelativamente alla fattispecie della propaganda, limitatamente all'ipotesi che la propaganda non raggiunga un grado di intensità e di efficacia tali da superare i limiti democratici della libera manifestazione del pensiero.