Articolo 511 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Pena per i capi, promotori e organizzatori

Dispositivo

Le pene stabilite per i delitti preveduti dagli articoli [502] e seguenti sono raddoppiate per i capi, promotori ed organizzatori (1); e, se sia stabilita dalla legge la sola pena pecuniaria, è aggiunta la reclusione da sei mesi a due anni.

Note

(1) Per capi s'intendono quei soggetti con funzioni gerarchicamente superiori all'interno della struttura associativa e stabilmente nella stessa incorporati. Si differenziano quindi dai promotori, costitutori e organizzatori che possono essere anche estranei all'associazione.