Articolo 553 Codice Penale
(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)
Incitamento a pratiche contro la procreazione
Dispositivo
[Chiunque pubblicamente incita a pratiche contro la procreazione o fa propaganda a favore di esse è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire quattrocentomila.
Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro.]