Articolo 553 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Incitamento a pratiche contro la procreazione

Dispositivo

[Chiunque pubblicamente incita a pratiche contro la procreazione o fa propaganda a favore di esse è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire quattrocentomila.

Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro.]