Articolo 556 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Bigamia

Dispositivo

Note

(1) Indipendentemente dal fatto che si tratti di bigamia propria, che ricorre quando un soggetto già legato da un precedente matrimonio giuridicamente efficace ne contrae un altro, o impropria, che si verifica invece quando un soggetto non coniugato contrae matrimonio con persona già coniugata, è necessaria per la configurabilità della norma in esame la preesistenza in capo ad uno dei nubendi di un matrimonio avente effetti civili.

(2) Si tratta di un'aggravante speciale che richiede un comportamento attivo del bigamo, non essendo quindi sufficienti la mera omissione o il silenzio. Tale condotta non deve però avvenire necessariamente attraverso artifici e raggiri.

(3) Nonostante la dottrina maggioritaria ritenga che si tratti di una causa speciale di estinzione del reato, alcuni autori ritengono che qualora il matrimonio venga dichiarato nullo non si dovrebbe parlare di estinzione, bensì di inesistenza del reato.

Massime giurisprudenziali (7)

1Cass. pen. n. 25957/2015

2Cass. pen. n. 331/2008

3Cass. pen. n. 9743/2007

4Cass. pen. n. 23249/2003

5Cass. pen. n. 3579/1982

6Cass. pen. n. 18/1972

7Cass. pen. n. 1706/1969