Articolo 558 bis Codice Penale
(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)
Costrizione o induzione al matrimonio
Dispositivo
(1)Chiunque, con violenza o minaccia, costringe una persona a contrarre matrimonio o unione civile è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
La stessa pena si applica a chiunque, approfittando delle condizioni di vulnerabilità o di inferiorità psichica o di necessità di una persona, con abuso delle relazioni familiari, domestiche, lavorative o dell'autorità derivante dall'affidamento della persona per ragioni di cura, istruzione o educazione, vigilanza o custodia, la induce a contrarre matrimonio o unione civile.
La pena è aumentata se i fatti sono commessi in danno di un minore di anni diciotto.
La pena è da due a sette anni di reclusione se i fatti sono commessi in danno di un minore di anni quattordici.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia.
Note
(1) Tale disposizione è stata inserita dall'art. 7 comma 1 della L. 19 luglio 2019 n. 69.
Massime giurisprudenziali (1)
1Cass. pen. n. 30538/2021
Non ricorre successione di leggi penali nel tempo tra il delitto di riduzione in schiavitù e quello di costrizione o induzione al matrimonio di cui all'art. 588-bis cod. pen., introdotto dall'art. 7 legge 19 luglio 2019 n. 69, in riferimento ad un fatto che integri la reificazione della vittima, non sussistendo coincidenza, sotto il profilo strutturale, tra le due fattispecie. (Nella specie, la Corte ha valutato immune da censure la decisione di merito che aveva ritenuto configurabile il reato di cui all'art. 600 cod. pen. nella condotta di cessione della figlia minore contro il cd. "prezzo della sposa", in quanto esercizio di un dominio equivalente nel suo contenuto a manifestazione del diritto di proprietà).(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 30538 del 13 maggio 2021)