Articolo 560 Codice Penale
(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)
Concubinato
Dispositivo
[Il marito, che tiene una concubina nella casa coniugale, o notoriamente altrove, è punito con la reclusione fino a due anni.
La concubina è punita con la stessa pena.
Il delitto è punibile a querela della moglie.]