Articolo 560 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Concubinato

Dispositivo

[Il marito, che tiene una concubina nella casa coniugale, o notoriamente altrove, è punito con la reclusione fino a due anni.

La concubina è punita con la stessa pena.

Il delitto è punibile a querela della moglie.]