Articolo 564 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Incesto

Dispositivo

Chiunque, in modo che ne derivi pubblico scandalo (1), commette incesto con un discendente o un ascendente [75], o con un affine in linea retta [78], ovvero con una sorella o un fratello, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

La pena è della reclusione da due a otto anni nel caso di relazione incestuosa (2).

Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, se l'incesto è commesso da persona maggiore di età [2], con persona minore degli anni diciotto (3), la pena è aumentata [64] per la persona maggiorenne.

La condanna pronunciata contro il genitore importa la perdita della responsabilità genitoriale (4) o della tutela legale.

Note

(1) La natura del pubblico scandalo non è unitamente considerata in dottrina. Secondo alcuni autori si tratterebbe dell'evento del reato, quindi preveduto e voluto dall'agente, mentre altri ne considerano la natura di condizione obiettiva di punibilità (art. 44).

(2) Alcuni ritengono la relazione incestuosa non tanto un'aggravante quanto un'autonoma fattispecie di reato ravvisabile qualora vi sia tra i soggetti un rapporto stabile e continuativo.

(3) Si tratta di un'aggravante speciale soggettiva, quindi non estendibile al correo minorenne.

(4) Il concetto di potestà genitoriale ha sostituito quella di potestà dei genitori per effetto dell’art. 93, comma 1, lett. l), d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154.

Massime giurisprudenziali (4)

1Cass. pen. n. 9109/2008

In tema di reati in ambito familiare, ai fini dell'integrazione dell'elemento costitutivo del reato di incesto (art. 564 c.p.), deve escludersi che la situazione di «pubblico scandalo» consista nelle informazioni ricevute dalla polizia giudiziaria a seguito delle denunce dei familiari circa l'esistenza della relazione incestuosa.–In tema di reati in ambito familiare, è configurabile il concorso formale tra il delitto di incesto (art. 564 c.p.) e quello di violenza sessuale (art. 609 bis c.p.), né rileva in senso contrario la circostanza che la condotta incestuosa sia caratterizzata dagli estremi della violenza.(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 9109 del 18 gennaio 2008)

2Cass. pen. n. 6942/1985

I reati di incesto e di violenza carnale sono distinti tra loro e possono concorrere. Invero il reato di incesto non è fondato su atti di congiunzione carnale violenti; la congiunzione carnale con i soggetti contemplati nell'art. 564 può essere del tutto consenziente, per cui l'estremo della violenza non è ipotizzato come elemento costitutivo del reato, che sussiste quando dalla congiunzione, o dalla relazione, deriva pubblico scandalo. Al contrario il fatto previsto dall'art. 519 prevede la condotta di chiunque si congiunga carnalmente con altri, con violenza effettiva o presunta. Quando poi si tratti di congiunzione carnale con uno dei soggetti di cui all'art. 564, e da essa derivi pubblico scandalo, sussistono entrambi i reati.(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 6942 del 9 luglio 1985)

3Cass. pen. n. 1121/1967

Il pubblico scandalo, che l'art. 564 c.p. richiede per la perfezione del reato di incesto e che deve individuarsi nel profondo senso di turbamento e disgusto diffusosi in un numero indeterminato di persone e nella connessa reazione morale per il cattivo esempio ricevuto, è un effetto così costante, secondo la generale esperienza, della conoscenza della turpe relazione da non esigere specifica dimostrazione per potersene affermare l'esistenza. L'art. 564 c.p., che tutela la moralità sessuale della famiglia, pur richiedendo un nesso obiettivo di causalità, come è desumibile dalla formulazione letterale della norma, tra il modo di comportarsi degli incestuosi o di uno di essi e il pubblico scandalo, non esige che tale comportamento, ostentato o imprudente, venga manifestato direttamente in pubblico. Pertanto non viene meno il suddetto vincolo causale quando l'obbrobrioso contegno sia tenuto nell'ambiente domestico senza alcuna cautela e particolari circostanze e situazioni di fatto, note all'agente, siano suscettibili di portare e portino in concreto alla facile divulgazione della tresca fuori del ristretto ambito familiare.(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 1121 del 30 giugno 1967)

4Cass. pen. n. 1076/1966

Il pubblico scandalo costituisce una condizione obiettiva di punibilità dell'incesto, indipendente dalla volontà dei colpevoli. Volontario deve essere il modo con cui è commesso l'incesto, e cioè il comportamento, anche incauto, dei soggetti, dal quale deve derivare, con nesso di causalità, il pubblico scandalo. I colpevoli devono, pertanto, comportarsi in modo che il loro fatto sia palese, con la possibilità di essere appreso da un numero indeterminato di persone, che possono anche averne notizia dalle conseguenze dei turpi rapporti, collegate con altre circostanze indizianti al comportamento dei soggetti, come nell'ipotesi in cui la gravidanza e la filiazione siano state rese ostensibili e abbiano potuto essere univocamente apprese dal pubblico come conseguenza dei rapporti incestuosi(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 1076 del 24 giugno 1966)