Articolo 566 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Supposizione o soppressione di stato

Dispositivo

Chiunque fa figurare nei registri dello stato civile [449] una nascita inesistente è punito con la reclusione da tre a dieci anni.

Alla stessa pena soggiace chi, mediante l'occultamento di un neonato, ne sopprime lo stato civile [569] (1).

Note

(1) Si tratta al comma secondo di un reato proprio, in quanto può essere commesso solo dai soggetti per legge chiamati all'obbligo di iscrivere il neonato, ovvero genitori, ostetriche, medici e altri che abbiano assistito al parto.

Massime giurisprudenziali (1)

1Cass. pen. n. 26097/2013

Nel reato di soppressione di stato, la condotta di occultamento consiste nel nascondere per un apprezzabile periodo di tempo il neonato a tutti i soggetti legittimati a denunciarne la nascita all'ufficiale dello stato civile e si protrae fino alla dichiarazione "tardiva" o alla formazione di ufficio dell'atto di nascita. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto integrato il reato in un caso in cui, dopo una gravidanza ed un parto 'clandestini', e dopo l'elusione degli obblighi connessi a visite pediatriche, vaccinazioni ed iscrizioni a nidi di infanzia, il fanciullo era stato dichiarato dai genitori, entrambi coniugati con altre persone, a distanza di oltre quattro anni dalla nascita).(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 26097 del 13 giugno 2013)