Articolo 573 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Sottrazione consensuale di minorenni

Dispositivo

Note

(1) Si ricordi che il minore non può considerarsi compartecipe del reato, piuttosto oggetto materiale dello stesso, quindi il suo eventuale consenso non può configurare la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 5.

(2) Il riferimento alla responsabilità genitoriale è stato inserito dall'art. 93, comma 1, lett. p), del d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154.

(3) Anche se non espresso, si ritiene che debba considerarsi quale elemento necessario della fattispecie in esame il dissenso del genitore o del tutore, che dunque deve essere accertato e non solo presunto.

(4) Non si ritiene che la libidine sia il medesimo concetto in precedenza sottesa all'abrogato art. 521 e quindi relativo alle forme di appagamento dell lussuria, quanto a tutti i casi in cui la sottrazione del minore è diretta al soddisfacimento di appetiti sessuali.

(5) Gli artt.525 e544 sono stati abrogati rispettivamente dall'art. 1, l. 15 febbraio 1996, n. 66 e dalla l. 5 agosto 1981, n. 442.

Massime giurisprudenziali (8)

1Cass. pen. n. 36439/2019

2Cass. pen. n. 6058/2015

3Cass. pen. n. 7292/2000

4Cass. pen. n. 1032/1997

5Cass. pen. n. 1997/1996

6Cass. civ. n. 6994/1986

7Cass. pen. n. 2896/1986

8Cass. pen. n. 835/1973