Articolo 589 Codice Penale
(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)
Fuga del conducente in caso di omicidio stradale e nautico
Dispositivo
(0)Nel caso di cui all'articolo [589], se il conducente si dà alla fuga, la pena è aumentata da un terzo a due terzi e comunque non può essere inferiore a cinque anni.
Note
(0) La rubrica del presente articolo è stata modificata dall'art. 1, comma 2 della L. 26 settembre 2023, n. 138.
Massime giurisprudenziali (1)
1Cass. pen. n. 25842/2019
Il reato di omicidio stradale aggravato dalla fuga può concorrere con quello di omessa prestazione di assistenza stradale, in quanto le fattispecie di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 189 cod. strada costituiscono due distinte ipotesi di reato e soltanto la condotta di fuga dopo un incidente stradale è assorbita nella fattispecie complessa di cui al combinato disposto degli artt. 589-bis e 589-ter cod. pen.(Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 25842 del 15 marzo 2019)