Articolo 589 ter Codice Penale
(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)
Fuga del conducente in caso di omicidio stradale e nautico
Dispositivo
(0)Nel caso di cui all'articolo [589], se il conducente si dà alla fuga, la pena è aumentata da un terzo a due terzi e comunque non può essere inferiore a cinque anni.
Note
(0) La rubrica del presente articolo è stata modificata dall'art. 1, comma 2 della L. 26 settembre 2023, n. 138.
Massime giurisprudenziali (3)
1Cass. pen. n. 27244/2025
Il combinato disposto degli artt. 589 bis e ter cod. pen. configura un reato complesso nel quale, secondo il modello descritto dall'art. 84 cod. pen., un fatto, già previsto dall'ordinamento come reato (la fuga, punita dall'art. 189, comma 6, CdS) diventa elemento circostanziale di un altro reato (l'omicidio stradale).(Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 27244 del 24 giugno 2025)
2Cass. pen. n. 28785/2023
Integra il delitto di omicidio stradale aggravato ai sensi dell'art. 589-ter cod. pen. la condotta del soggetto che, coinvolto in un sinistro con danni alle persone, effettui soltanto una sosta momentanea sul luogo in cui lo stesso si era verificato, senza interessarsi alle condizioni della vittima né contribuendo alla ricostruzione dell'incidente. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la decisione che aveva affermato la penale responsabilità di un soggetto che, dopo l'impatto della propria automobile con una bicicletta e la caduta del ciclista, aveva proseguito la marcia, si era poi fermato momentaneamente a distanza di alcuni metri per poi dileguarsi un volta avuta contezza delle condizioni della vittima).(Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 28785 del 21 aprile 2023)
3Cass. pen. n. 25842/2019
Il reato di omicidio stradale aggravato dalla fuga può concorrere con quello di omessa prestazione di assistenza stradale, in quanto le fattispecie di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 189 cod. strada costituiscono due distinte ipotesi di reato e soltanto la condotta di fuga dopo un incidente stradale è assorbita nella fattispecie complessa di cui al combinato disposto degli artt. 589-bis e 589-ter cod. pen.(Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 25842 del 15 marzo 2019)