Articolo 590 bis Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Lesioni personali stradali gravi o gravissime

Dispositivo

(1)Chiunque cagioni per colpa ad altri una lesione personale con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o della navigazione marittima o interna è punito con la reclusione da tre mesi a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime. Le stesse pene si applicano a colui che abbandona animali domestici su strada o nelle relative pertinenze, quando dall'abbandono consegue un incidente stradale che cagiona le lesioni personali (4).

Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo [186], comma 2, lettera c), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, o di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, ovvero alla guida di una delle unità da diporto indicate all'articolo [3] del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in presenza delle condizioni previste dagli articoli [53], comma 2, lettera c), e [53] del medesimo codice della nautica da diporto, cagioni per colpa a taluno una lesione personale è punito con la reclusione da tre a cinque anni per le lesioni gravi e da quattro a sette anni per le lesioni gravissime (3).

La stessa pena si applica al conducente di un veicolo a motore di cui all'articolo [186], comma 1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, o di un'unità da diporto di cui all'articolo [53], comma 1, lettera b), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, il quale, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e 53-bis, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime.

Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore o di una delle unità da diporto di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e 53-bis, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, cagioni per colpa a taluno lesioni personali, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a tre anni per le lesioni gravi e da due a quattro anni per le lesioni gravissime.

Le pene di cui al quarto comma si applicano altresì:

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena è aumentata se il fatto è commesso da persona non munita di patente di guida o, ad eccezione delle ipotesi di cui al quinto comma, di patente nautica, ove prescritta, o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore o l'unità da diporto sia di proprietà dell'autore del fatto e tale veicolo o unità da diporto sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente del veicolo o dell'unità da diporto cagioni lesioni a più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni sette.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa se non ricorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dal presente articolo (2).

Note

(1) Articolo inserito dall'art. 1, comma 1, lett) e del D.L. 23 maggio 2008, n. 92 convertito con modificazioni, nella l. 24 luglio 2008, n. 125.e poi sostituito dall'art. 1, L. 23 marzo 2016, n. 41 con decorrenza dal 25 marzo 2016.

(2) Articolo modificato dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia") e, successivamente, dall'art. 1, comma 3 della L. 26 settembre 2023, n. 138.

(3) Il comma 2 è stato modificato dall'art. 1, comma 2, lettera b) della L. 25 novembre 2024, n. 177.

(4) Il comma 1 è stato modificato dall'art. 2, comma 3 della L. 25 novembre 2024, n. 177.

Massime giurisprudenziali (6)

1Cass. pen. n. 32673/2024

In tema di lesioni personali stradali, il mero riferimento nell'imputazione all'aver superato la linea di mezzeria non consente di ritenere ritualmente contestata in fatto all'imputato la circostanza aggravante ad effetto speciale dell'art. 590-bis, comma quinto, n. 2 cod. pen., di aver circolato contromano. (In motivazione la Corte di cassazione ha precisato che, in assenza di un'enunciazione chiara e precisa della circostanza di aver cagionato le lesioni circolando contromano, non può ritenersi la procedibilità d'ufficio prevista dall'art. 590-bis, comma nono, cod. pen.).(Cassazione penale, Sez. Feriale, sentenza n. 32673 del 13 agosto 2024)

2Cass. pen. n. 39711/2024

Non è possibile negare che la revoca della patente, disposta dal giudice penale con la sentenza di condanna o di patteggiamento della pena per i reati di cui agli artt. 589-bis e 590-bis cod. pen., abbia connotazioni sostanzialmente punitive quando l'inibizione alla guida si protragga per un lasso di tempo significativo, vieppiù, poi, quando la loro applicazione consegua a una condanna penale.(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 39711 del 30 maggio 2024)

3Cass. pen. n. 35457/2021

In caso di condanna irrevocabile per il delitto di omicidio stradale o di lesioni personali stradali gravi o gravissime, non aggravato dallo stato di ebbrezza alcoolica o dall'uso di sostanze stupefacenti, pronunciata prima della sentenza della Corte costituzionale n. 68 del 2021 - che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 30, comma 4, legge 11 marzo 1953, n. 87 in quanto interpretato nel senso della sua inapplicabilità alla sanzione della revoca della patente di guida disposta con sentenza irrevocabile ai sensi dell'art. 222, comma 2, cod. strada - il giudice dell'esecuzione può sostituire detta sanzione con quella della sospensione della patente di guida, stante la sua natura sostanzialmente punitiva.(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 35457 del 11 maggio 2021)

4Cass. pen. n. 13577/2019

In tema di lesioni personali stradali gravi o gravissime, commesse in data anteriore all'entrata in vigore dell'art. 590-bis cod. pen., introdotto dalla legge 24 marzo 2016 n. 41, non trova applicazione il nuovo regime di procedibilità d'ufficio, ma quello più favorevole della procedibilità a querela, vigente al momento del fatto. (In motivazione la Corte ha affermato che il mutamento nel tempo del regime di procedibilità va positivamente risolto, ai sensi dell'art. 2 cod. pen., alla luce della natura mista, sostanziale e processuale, dell'istituto della querela, che costituisce al contempo condizione di procedibilità e di punibilità) .(Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 13577 del 28 marzo 2019)

5Cass. pen. n. 46394/2018

In tema di lesioni personali stradali gravi e gravissime commesse in violazione della normativa stradale, persiste la competenza per materia del giudice di pace per i fatti commessi in data anteriore all'entrata in vigore della legge 24 marzo 2016 n. 41, dovendosi attribuire alla nuova norma valore essenzialmente sostanziale, ovvero di modificazione della sanzione edittale, e non invece di disposizione processuale con funzione regolatrice della competenza.(Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 46394 del 12 ottobre 2018)

6Cass. pen. n. 48249/2017

In tema di lesioni personali stradali gravi e gravissime di cui all'art. 590-bis cod. pen., persiste la competenza per materia del giudice di pace per i fatti commessi in data anteriore all'entrata in vigore della legge 24 marzo 2016 n. 41, dovendosi attribuire alla nuova norma valore essenzialmente sostanziale, ovvero di modificazione della sanzione edittale, e non invece di disposizione processuale con funzione regolatrice della competenza. (In motivazione, la S.C. ha precisato che lo spostamento della competenza a favore del tribunale opera per i fatti commessi dal 25 marzo 2016, data di entrata in vigore della nuova fattispecie penale).(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 48249 del 19 ottobre 2017)