Articolo 590 quater Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Computo delle circostanze

Dispositivo

(1)Quando ricorrono le circostanze aggravanti di cui agli articoli [589], secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma, [589], [590], secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma, e [590], le concorrenti circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli [98] e [114], non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni si operano sulla quantità di pena determinata ai sensi delle predette circostanze aggravanti.

Note

(1) Articolo inserito dall’art. 1, comma 2, L. 23 marzo 2016, n. 41, a decorrere dal 25 marzo 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 8, della medesima legge n. 41/2016.

Massime giurisprudenziali (1)

1Cass. pen. n. 1805/2018

E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 589-bis, 590-quater cod. pen. e 222 cod. strada per violazione degli artt. 3 e 27 Cost., perché sia la previsione dell'esclusione dell'equivalenza o prevalenza delle attenuanti, diverse da quelle di cui all'art. 98 e 114 cod. pen., sulle aggravanti specificamente richiamate dall'art. 590-quater cod. pen., sia la previsione dell'automaticità della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente in tutte le ipotesi di omicidio stradale e di lesioni personali stradali gravi o gravissime, successive all'entrata in vigore della nuova disciplina, sono regole rientranti nel legittimo esercizio della discrezionalità del legislatore, che si estrinseca in una tutela rafforzata dell'incolumità personale nell'ambito della circolazione stradale.(Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 1805 del 12 dicembre 2018)